Sentenza n. 832 del 1988

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SENTENZA N.832

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale il 17-12-1986 recante <Istituzione della Commissione multizonale per l'accertamento della idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 7-1-87, depositato in cancelleria il 13-1-87 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 21-6-1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione.

 

Considerato in diritto

 

1.-E’ fuori dubbio che la legge dello Stato, nella specie l'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. della circolazione stradale), così come modificato dall'art. 3 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, nel disciplinare, fra l'altro, la procedura di verifica dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, stabilisce che <l'accertamento delle condizioni psicofisiche, psico-tecniche ed attitudinali e effettuato da commissioni mediche provinciali>.

La legge stessa, però, alla lett. d) del comma sesto dello stesso articolo demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire <la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni mediche provinciali>: ed il Regolamento, approvato con d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, ha, infatti, configurato la composizione delle dette Commissioni così come descritte nella narrativa di fatto.

2.-La legge della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, non si é attenuta alle indicazioni del Regolamento e, nonostante le censure del Governo, é stata riapprovata all'unanimità. Di qui il giudizio di legittimità in via di azione proposto dal Presidente del Consiglio, il quale lamenta che, così operando, la Provincia autonoma avrebbe superato i limiti assegnati alla potestà legislativa concorrente dagli art.li 5 e 9 dello Statuto di autonomia.

Ora, a parte le considerazioni di merito della Provincia autonoma, secondo cui, comunque, la composizione della Commissione, così come delineata dalla legge provinciale, non si sarebbe sostanzialmente discostata dalle indicazioni del Regolamento se non la dove, non esistendo nella provincia rappresentanti delle categorie indicate, si e supplito con medici parimenti esperti ed autorevoli, e il punto di diritto che va innanzitutto preso in considerazione per il suo valore pregiudiziale e assorbente.

Ed, in realtà, non sembra superabile l'obbiezione di fondo opposta dalla Provincia, secondo cui, per il combinato disposto degli art.li 9, 5 e 4 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, i limiti che la Provincia incontra nell'emanazione di norme legislative, relative a numerose materie fra cui la sanità pubblica, non sono certo rappresentati da atti normativi regolamentari.

In effetti, l'art. 4 (richiamato dagli altri due citati), a parte il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, e delle norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica, che qui non vengono in causa, fa esclusivo riferimento all'esigenza che le norme regionali e provinciali si armonizzino con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, cui l'art. 5 aggiunge quelli delle leggi dello Stato. Il che, del resto, é quanto sostanzialmente prescrive l'art.117 Cost., il quale pure l'interesse nazionale, da una parte, ed i principi fondamentali delle leggi dello Stato, dall'altra, espressamente richiama.

Orbene, é pacifico che, quando la Costituzione e le altre leggi costituzionali menzionano le <leggi dello Stato>, intendono riferirsi alle leggi formali e, al più, a quelle disposizioni normative equiparate che delle leggi stesse hanno forza e valore.

Ma i regolamenti, almeno sicuramente quelli di esecuzione delle leggi, non rientrano concettualmente né nell'una né nell'altra categoria normativa, in guisa che deve escludersi che la legge della Provincia autonoma possa trovare alcun limite alla sua potestà legislativa nelle indicazioni del regolamento invocato dal Governo.

3. - D'altra parte, i principi dettati dalla legge n. 393 del 1959, con le modifiche apportate dalla l. n. 62 del 1974, sono stati rispettati dalla legge provinciale, dato che una Commissione medica provinciale e stata costituita, così come esige il comma 3 dell'art. 81, e la sua composizione peraltro non é tale da compromettere i principi di garanzia per la sicurezza della circolazione che ispirano le disposizioni dettate dalla legge stessa per evitare che cittadini, in deficitarie condizioni psico-fisiche, psico-tecniche e attitudinali, siano autorizzati a guidare veicoli a motore di determinate caratteristiche.

La questione, pertanto, non é ammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Bolzano riapprovata il 23 dicembre 1986, istitutiva di una Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso 5 gennaio 1987 e con riferimento agli art.li 9 e 5 dello Statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.