SENTENZA N.828
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dalla Corte dei conti- Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso proposto da ANGELONI Luciana, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Considerato in diritto
1. -La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16 gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo <la inesistenza di valide ragioni di diversificazione>).
2. - La questione é fondata.
La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica, ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988).
Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto, limitatamente alle parole <non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra>.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole <non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra>.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.