Ordinanza n. 817 del 1988

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ORDINANZA N.817

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto>), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno sul ricorso proposto da Scoli Maria Pia, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso su ricorso di Scoli Maria Pia avverso l'avviso di accertamento induttivo, relativamente all'anno 1978, notificatole dall'Ufficio IVA di Ascoli Piceno, la Commissione tributaria di primo grado di quella città ha sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1987, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto (nel testo vigente prima delle modifiche apportate, con decorrenza 1° aprile 1979, dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24), nella parte in cui non consente la rivalsa dell'imposta corrisposta sugli acquisti non evidenziata nella dichiarazione annuale prescritta, perché omessa, pur quando il relativo assolvimento sia comprovato da documenti e fatture portati a conoscenza degli uffici finanziari e risulti da regolari registrazioni contabili obbligatorie;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata lede l'art. 76 Cost. in quanto disattende uno dei principi ispiratori della legge di delega (art. 5 punto 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 825), e cioè quello della rivalsa obbligatoria dell'imposta assolta dall'intermediario;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel presente giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la infondatezza della questione, sottolineando la conformità della norma impugnata ai criteri direttivi della legge-delega ed in particolare all'art. 5, primo comma, punti 6 e 8 della medesima, da cui si ricava che la detrazione dell'IVA assolta o addebitata in via di rivalsa sugli acquisti deve essere operata, con un meccanismo tipico di compensazione, soltanto in occasione delle dichiarazioni periodiche, e rilevando altresì che la norma denunciata opportunamente disciplina la fattispecie della omessa dichiarazione, ovverosia del comportamento del soggetto passivo palesemente preordinato alla evasione tributaria.

Considerato che identica questione é già stata decisa da questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 108 del 1988), sia perché <la stessa legge delega prevedeva espressamente che al principio della detrazione dell'IVA potessero apportarsi le eccezioni necessarie per prevenire evasioni> e sia in considerazione del fatto che <l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente> sì che <il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di tali doveri purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade>;

che non sussistono, né sono stati addotti, elementi nuovi o ulteriori per rivedere il cennato indirizzo giurisprudenziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto>), in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.