ORDINANZA N.814
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso preposto da Seguino Francesco contro Di Matteo Sara, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53/1a Serie speciale dell'anno 1987;
udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Corte di cassazione, nel ricorso tra Seguino Francesco e Di Matteo Sara, avverso decreto della Corte d'appello di Napoli di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 aprile 1987, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 30 Cost., dell'art. 274 cod. civ., come modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia;
che, ad avviso del giudice a quo, il suddetto art. 274 cod. civ., recante la disciplina del giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali sopra indicati perché limiterebbe il diritto costituzionalmente garantito di colui che vuole ottenere tale dichiarazione, senza che detto limite sia giustificato dalla tutela dei fondamentali diritti della persona in ordine ai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria, e perché lederebbe, per il modo con il quale la norma opera nell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona (ciò in base al rilievo che il giudizio preliminare ha ormai perduto le sue originarie caratteristiche di segretezza, e che la domanda e riproponibile senza limiti di tempo).
Che davanti a questa Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con la sentenza n. 621 del 1987, questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di identica questione, affermando che <le censure si risolvono in una critica, se non del dosaggio dei valori costituzionali operato da questa Corte> con la precedente decisione n. 70 del 1965, <della scelta adottata dal legislatore, scelta costituente espressione della insindacabile discrezionalità del legislatore medesimo>;
che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione n. 621 del 1987;
che sulla base delle richiamate considerazioni va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., in riferimento agli artt. 2 e 30 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 17/07/88.