ORDINANZA N.812
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'allegata tabella 4 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1987 dal Pretore di Lecco nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Grimaldi Luigi ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1a Serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Lecco, nei procedimenti civili riuniti promossi da Luigi Grimaldi e da Ambrogio Galli nei confronti dell'INAIL, con ordinanza emessa il 27 novembre 1987 (R. ord. n. 68 del 1988) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, censurando la tassatività della indicazione tabellare delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della ipoacusia da rumori come malattia professionale;
che l'ordinanza di rimessione richiama, per l'identità delle questioni, altra ordinanza (R. ord. n. 528 del 1986) della stessa autorità, con la quale <é stata sollevata questione di costituzionalità del principio di tassatività della tabella>;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che venga dichiarata la inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, anche a voler prescindere dal fatto che l'ordinanza e interamente motivata, sia in punto di rilevanza che di manifesta infondatezza, per relationem ad altra ordinanza della stessa autorità giudiziaria, questa Corte, con sentenza n. 179 del 1988, pronunciandosi su questioni sollevate, tra le altre, dalla ordinanza (R.O. n. 528 del 1986) del Pretore di Lecco dalla stessa autorità ora richiamata, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede che <l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro>.
Che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto dell'incidente sollevato dal Pretore di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione é divenuta manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sol levata in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost. dal Pretore di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14/07/88.