Ordinanza n. 811 del 1988

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ORDINANZA N.811

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, in relazione all'art. 140 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 <Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia> (Suppl. ord. G.U 17 ottobre, n. 286), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 9 maggio e il 16 luglio 1985 dal Pretore di Vittoria nei procedimenti civili vertenti tra Belfiore Giovanni e Raffo Francesco e la S.p.A. SO.GE.SI., iscritte ai nn. 58 e 59 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1oss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1986 dal Pretore di Adrano nel procedimento civile vertente tra Marchese Francesco e la S.p.A. SO.GE.SI., iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1> ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Marchese Francesco nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che in due procedimenti civili contro la S.p.a. SOGESI, promossi, il primo, da Francesco Raffo ed il secondo da Giovanni Belfiore, il Pretore di Vittoria con due ordinanze rispettivamente del 9 maggio e del 16 luglio 1985, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 17 lett. f dello Statuto regionale - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984 n. 55 che, nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane alla SOGESI, ha subordinato la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risultasse iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali;

che, secondo il giudice rimettente, la norma regionale impugnata non rispetterebbe la tutela minima garantita al personale delle esattorie dall'art. 140, primo comma, del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858,

che attribuisce il diritto al mantenimento in servizio ai dipendenti delle esattorie, i quali, alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria, risultino iscritti da almeno tre mesi al fondo di previdenza;

che, pertanto, sarebbe violato l'art. 17 lett. f) dello Statuto regionale secondo cui le leggi regionali siciliane in materia di rapporti di lavoro devono rispettare <i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato>;

che nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale della Regione siciliana, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, nel procedimento civile tra Francesco Marchese e la S.p.a. SOGESI, il Pretore di Adrano, con ordinanza del 5 dicembre 1986, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984 n. 55 per violazione dell'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. 140 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, e dell'art. 3 Cost.;

che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata - istituendo per i dipendenti delle esattorie siciliane un regime di stabilita del posto di lavoro meno favorevole di quello previsto in generale dall'art. 140 del d.P.R. n. 858 del 1963 -violerebbe uno dei principi cui si e informata la legislazione statale in materia di rapporti di lavoro, ponendosi in contrasto con l'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana, e sarebbe altresì lesiva dell'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, discriminerebbe arbitrariamente i dipendenti esattoriali a seconda della loro data di iscrizione al fondo di previdenza e, dall'altro, riserverebbe agli impiegati delle esattorie siciliane un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del personale delle esattorie operante nel restante territorio nazionale;

che si é costituito dinanzi a questa Corte Francesco Marchese, svolgendo considerazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di rinvio e chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che le cause possano essere riunite avendo il medesimo oggetto;

Considerato che l'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana prevede la competenza legislativa concorrente del l'Assemblea regionale in materia di <rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato>;

che la previsione contenuta nell'art. 140, primo comma, del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 si caratterizza come norma particolare di settore che non riveste i caratteri di principio generale vincolante la legislazione regionale siciliana in materia di rapporti di lavoro;

che il richiamo contenuto nell'art. 17 lett. f) dello Statuto regionale alla necessita che il legislatore regionale osservi, in materia di lavoro, <i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato> va riferito ai trattamenti minimi contrattuali e non anche ai termini previsti da leggi regionali per l'acquisizione, da parte dei lavoratori, di determinati diritti;

che, pertanto, la disposizione impugnata non risulta in alcun modo lesiva dell'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana;

che neppure può dirsi violato l'art. 3 Cost. in quanto la Regione Siciliana, nell'esercizio della sua discrezionalità legislativa, ha dettato una disciplina del mantenimento in servizio dei dipendenti delle esattorie siciliane che riflette peculiari esigenze di rinnovamento della gestione delle imposte dirette in Sicilia e, in questo quadro, ha operato scelte non arbitrarie sul tempo di acquisizione del diritto al mantenimento del rapporto di servizio da parte del personale esattoriale;

che per queste ragioni le questioni proposte vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana, dal Pretore di Vittoria con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione Siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento agli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana e 3 Cost., dal Pretore di Adrano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.