Ordinanza n. 810 del 1988

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ORDINANZA N.810

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984, n. 158 <Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie>, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1985 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Amministrazione del Tesoro e Masi Angiolo ed altro, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio d'appello promosso dal Ministro del Tesoro - quale rappresentante ex lege dei disciolti enti mutualistici - avverso due sentenze del Pretore di Lucca, rispettivamente del 28 ottobre 1982 e del 15 novembre 1982, con le quali era stato dichiarato il diritto di Angiolo Masi e Marrigo Simonetti, medici convenzionati, a ricevere la maggiorazione periodica dei loro compensi secondo l'andamento del costo della vita ai sensi dell'art. 11 della convenzione 14 luglio 1973 stipulata tra vari enti mutualistici e la Federazione Nazionale degli Ordini Medici, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 in relazione agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma e 101, secondo comma, della Costituzione;

che la norma impugnata opera un'interpretazione autentica degli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386, stabilendo che tali articoli vanno intesi come norme che dispongono il blocco delle tariffe dei medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici, in attesa delle nuove tariffe previste dalla legge di riforma sanitaria;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 6 del d.l. n. 8 del 1985, ripetendo fedelmente il testo dell'art. 6 di cinque precedenti decreti legge non convertiti (il d.l. n. 41 del 28 marzo 1984, il d.l. n. 158 del 26 maggio 1984, il d.l. n. 371 del 25 luglio 1984, il d.l. n. 597 del 21 settembre 1984, il d.l. n. 790 del 28 novembre 1984), avrebbe posto in essere -in violazione dell'art. 77 Cost.-<una sorta di conferma d'efficacia> dei cinque precedenti decreti legge non convertiti o, quanto meno, avrebbe realizzato un prolungamento di ulteriori sessanta giorni del termine di conversione <rimuovendo la precisa volontà della Costituzione in ordine ai limiti della potestà governativa di emanare norme con valore di legge ordinaria>;

che, inoltre, secondo il Tribunale rimettente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., facendo sì che, per effetto di una illegittima iniziativa del Governo, la funzione di accertamento della volontà della legge ad opera del giudice rimanga impedita fino a quando le disposizioni del decreto legge siano suscettibili di consolidarsi per effetto della conversione in legge o perdano efficacia per la decorrenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe anche l'art. 101, secondo comma Cost., poiché l'iniziativa governativa si risolverebbe in un assoggettamento non consentito e temporalmente indeterminato dei giudici alla volontà del Governo invece che della legge;

che nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione impugnata dinanzi a questa Corte é l'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, cui si riferiscono tutte le censure formulate dal giudice a quo nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, e non l'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158, che risulta erroneamente menzionato nel solo dispositivo dell'ordinanza stessa;

che il citato d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 é stato convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, senza che il testo dell'art. 6 del decreto legge abbia subito alcuna modifica;

che, per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.l. n. 8 del 1985 perdono ogni rilievo e non possono più trovare ingresso nel giudizio dinanzi a questa Corte le censure di illegittimità costituzionale dedotte dal giudice a quo, censure che sono tutte formulate con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione reiterata dei decreti-legge e con riferimento alla esclusiva competenza delle Camere a disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti;

che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 (rectius: art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8) sollevata, in riferimento agli artt. 77, terzo comma, 24, primo comma e 101, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.