ORDINANZA N.809
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4 <Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77>, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal TAR per la Basilicata sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. A.P.I. ed altri contro la Regione Basilicata ed altri, iscritta al n. 806 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 806/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 1° comma, della l.r. Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, recante <Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77> in riferimento all'art. 117, u.c. Cost;
che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in quanto <norma di attuazione> emanata ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate alla Regione - e quindi vincolata al rispetto delle direttive impartite dal Governo in base all'art. 4 dello stesso d.P.R. - doveva essere adottata non in forma di legge, ossia di atto avente forza superiore a quella delle stesse direttive, bensì di regolamento;
considerato che dalla disposizione dell'art. 117 u.c. Cost., secondo cui <leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione>, non può in alcun modo desumersi l'obbligo, per la Regione, di adottare tali norme sotto forma di regolamento, anziché sotto forma di legge;
che detto obbligo non può, nel caso in esame, desumersi neppure dalla norma di legge statale che ha demandato alla Regione il potere normativo di attuazione (art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977);
che d'altra parte l'eventuale contrasto tra la legge regionale di attuazione e le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31 dicembre 1982, recante <Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione> non da luogo a questione di legittimità costituzionale, rientrante nella competenza di questa Corte, non potendo le direttive in questione rappresentare un parametro di valutazione della legittimità costituzionale della legge regionale;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 1° comma, della legge della regione Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, sollevata, in riferimento all'art 117 u.c. Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 14/07/88.