Ordinanza n. 808 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.808

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 <Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1982 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Capezzuto Giovanni e Portarapillo Giuseppe, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso dinanzi al pretore di Napoli da Giuseppe Portarapillo, locatore di un appartamento, al fine di ottenere la revoca di un decreto emesso dallo stesso pretore in data 18 gennaio 1982 (sotto la vigenza del d.l. 20 novembre 1981 n. 663) con il quale era stata dilazionata sino al 31 marzo 1982 la data di esecuzione dello sfratto pronunciato con sentenza 4 dicembre 1980 (confermata in appello il 16 ottobre 1981) a carico del conduttore Giovanni Capezzuto, il giudicante, con ordinanza del 12 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 ultimo comma del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione;

che, nel giudizio a quo, il locatore ha posto a fondamento della sua domanda il fatto che il conduttore, in base alla normativa contenuta nel d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (emanato dopo la decadenza del d.l. n. 663/1981) non avrebbe diritto ad alcuna dilazione della data di esecuzione dello sfratto in quanto risulta dagli atti che, per l'anno 1980, mentre il locatore non ha percepito alcun reddito, l'inquilino ha percepito un reddito di L. 4.508.121;

che, secondo il giudice rimettente, sarebbe di ostacolo al l'accoglimento dell'istanza di revoca la disposizione dell'art. 15, ultimo comma, del d.l. n. 9 del 1982 secondo cui <i provvedimenti ... emessi ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.l. 20 novembre 1981 n. 663... conservano la loro efficacia>;

che, ad avviso dello stesso giudice, la suddetta disposizione-conferendo una sorta di ultrattività temporale ad una norma contenuta in un precedente decreto-legge non convertito violerebbe l'art. 77 Cost. che attribuisce alle Camere, e non al Governo, il potere di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti e comunque non consente di conferire ulteriore vigenza ai decreti decaduti;

che, sempre secondo il giudice rimettente, la norma impugnata si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost., fissando, per la proroga degli sfratti contemplati nel decreto legge n. 9 del 1982, requisiti di reddito diversi da quelli previsti in precedenza dal d.l. 663 del 1981, con una arbitraria disparità di trattamento tra inquilini che versano nelle stesse condizioni economiche a seconda del tempo in cui sia stata avanzata la richiesta di proroga;

che nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita dinanzi a questa Corte, mentre ha spiegato intervento il Presi dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che il d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 e stato convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 senza che il testo dell'art. 15, ultimo comma, del decreto legge abbia subito alcuna modifica;

che per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.l. n. 9 del 1982 perde ogni rilievo e non può trovare ingresso nel giudizio dinanzi a questa Corte la censura formulata con riferimento all'art. 77 Cost. ed in particolare alla esclusiva competenza delle Camere nel disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 77 Cost. va dichiarata manifesta mente inammissibile;

che, sotto il diverso profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la questione può essere affrontata nel merito, in quanto il contenuto della disposizione impugnata e stato recepito senza modificazioni dalla legge di conversione;

che, peraltro, la diversità di trattamento che si lamenta nell'ordinanza di rinvio risulta determinata da valutazioni discrezionali del legislatore connesse alla naturale diversificazione delle situazioni soggettive che il trascorrere del tempo ha prodotto in relazione all'evoluzione della disciplina delle locazioni;

che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 15, ultimo comma, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (così come recepito nell'articolo unico della L. 25 marzo 1982 n. 94) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.