ORDINANZA N.807
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (<Misure urgenti in materia fiscale>), convertito con modificazioni in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Montecatini Edison ed altra contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 31/1a s.s. dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Lanificio F.lli Cerruti contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 799 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Montedison Fibre, della s.p.a. Montecatini Edison e della s.p.a. Lanificio F.lli Cerruti nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto la restituzione di diritti doganali (nella specie diritti per servizi amministrativi) indebitamente corrisposti per l'importazione di merci provenienti da paesi aderenti al General Agrement on Tariffs and Trade (G.a.t.t.), la Corte di appello di Torino con ordinanze in data 10 aprile e 26 giugno 1987 (r.o. nn. 277 e 799 del 1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (<Misure urgenti in materia di entrate fiscali>, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873), con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui pone a carico di colui che agisce in ripetizione l'onere, non solo di provare, ex art. 2697, primo comma, cod. civ., il fatto estintivo della domanda, ma altresì l'inesistenza del fatto estintivo della propria pretesa, e cioè la mancata traslazione del tributo su altri soggetti;
che in tal senso, il citato art. 19 violerebbe l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata diversità di regime rispetto alla disciplina generale, (art. 2697, comma secondo, cod. civ.), per la quale, l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto azionato in giudizio spetta, invece, al convenuto;
che, inoltre, la disposizione censurata, prevedendo la prova documentale della mancata traslazione anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla sua entrata in vigore, si porrebbe in contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., comprimendo l'effettivo esercizio del diritto di azione in relazione alle fattispecie sorte quando ancora la predetta documentazione non era richiesta dall'ordinamento;
che un ulteriore motivo di illegittimità viene ravvisato nel fatto che la norma impugnata, rendendo definitiva la ritenuta della somma indebitamente percepita dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, violerebbe l'art. 53 Cost., in quanto man terrebbe un'imposta non dovuta e quindi, già in tesi, non correlata ad alcuna capacità contributiva;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata, mentre per la sua inammissibilità, e, comunque, infondatezza ha concluso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato che le cause vanno riunite per la loro identità oggettiva;
che entrambe le ordinanze di rimessione sono state emanate solo dopo che la Corte di Cassazione ha rinviato le cause al giudice a quo per l'applicazione del principio di diritto secondo cui il rimborso dei d.s.a. é configurabile unicamente per diritti corrisposti in relazione ad importazioni di merci incluse nella originaria lista XXVII, annessa all'accordo G.a.t.t.;
che nell' ordinanza n. 277 del 1988, si dà atto che le parti hanno convenuto che le somme richieste dall'attore nella domanda di riassunzione del giudizio sono solo quelle corrisposte all'amministrazione per merci comprese nella predetta tabella;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura di Stato, appare rilevante, dovendosi ritenere che la controversia rientri nell'ambito di applicabilità del censurato art. 19;
che per quanto concerne l'asserita irrazionalità della deroga apportata dal legislatore in tema di onere probatorio, questa Corte, con ordinanza n. 651 del 1988, ha già rilevato come la diversa disciplina introdotta dalla norma impugnata trovi ampia giustificazione nell'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno della collettività, e nella non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di imposta, l'onere fiscale viene di norma traslato dal soggetto passivo su altri soggetti;
che tali conclusioni non appaiono modificabili alla luce delle tesi difensive svolte dalle parti private, dovendosi da un lato, escludere che la normale irrilevanza giuridica del fenomeno della traslazione, nell'ambito del diritto tributario, possa costituire espressione di una qualche esigenza di tutela costituzionale, e, dall'altro, osservare che la norma impugnata, prendendo in considerazione il predetto fenomeno traslativo al solo fine di impedire l'ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di altri (che da questo punto di vista, si ritengono maggiormente meritevoli di tutela) non ne sancisce in alcun modo <L'illiceità>, configurandolo, piuttosto, come un semplice limite all'esercizio del diritto di ripetizione;
che, peraltro, essendo già stata esclusa da questa Corte (ord. n. 651 del 1988) la violazione del principio di eguaglianza in relazione alla disciplina comune che regola la restituzione di altri tipi di imposta, per le quali la traslazione dell'onere non costituisce un'evenienza normale, tale violazione va a maggior ragione esclusa in riferimento a fattispecie nelle quali il pagamento dell'indebito non nasce in virtù di un'imposizione, ma, nell'ambito di un rapporto paritetico;
che anche per quanto attiene alla lamentata lesione del diritto ad agire in giudizio (art. 24, comma primo, Cost), non sussistono valide ragioni per disattendere quanto già affermato da questa Corte nella citata ord. n. 651 del 1988;
che va infine escluso che la norma impugnata, apponendo limiti alla ripetizione di un imposta indebitamente versata, istituisca un nuovo potere impositivo, o, mantenga, confermandolo, quello illegittimamente esercitato in precedenza, con conseguente possibile violazione dell'art. 53 Cost.;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata, in relazione a tutti i profili sollevati.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (<Misure urgenti in materia di entrate fiscali>), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 14/07/88.