ORDINANZA N.804
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Puglia 12 maggio 1980, n. 43 <Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10.4.1980 avente ad oggetto: Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio> e dell'art . 3 della legge della Regione Puglia 13 febbraio 1981, n. 19 <Norme di attuazione dell'art. 5 - VI comma - della L.R. 12.5.1980, n. 43>, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1985 dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce -, sul ricorso proposto da Pede Raffaele ed altri contro la Regione Puglia, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1a ss. dell'anno 1986;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che, nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - gli addetti ai Centri di servizi educativi e culturali della Regione Puglia hanno contestato la legittimità del loro inquadramento nel quinto livello retributivo - funzionale della legge regionale n. 16 del 1980 adducendo, tra l'altro, la <mancanza di corrispondenza> tra il quinto livello della legge regionale n. 18 del 1974 (che ha dettato le norme sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Puglia) ed il quinto livello della legge regionale n. 16 del 1980 (contenente disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario);
che nel giudizio a quo i ricorrenti hanno sottolineato come la Giunta regionale abbia indirettamente riconosciuto la lamentata mancanza di corrispondenza allorquando, con propria deliberazione n. 4982 del 25 maggio 1982, essa ha disposto l'inquadramento nel sesto livello della legge regionale n. 16 del 1980 del personale dei Centri di servizio e programmazione culturale regionali;
che con ordinanza del 20 febbraio 1985 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale n. 43 del 12 maggio 1980 e dell'art. 3 della legge regionale n. 19 del 13 febbraio 1981 nella parte in cui attribuiscono al personale addetto ai Centri regionali di servizi educativi e culturali ed a quello addetto ai Centri di servizio e programmazione culturale regionali distinti livelli retributivi;
che, secondo il giudice a quo, l'identità delle finalità per seguite dalle due suindicate istituzioni culturali implica la parità delle prestazioni lavorative svolte dal rispettivo personale ed induce a dubitare della ragionevolezza delle disposizioni impugnate, che inquadrano al quinto livello della legge regionale 13 marzo 1980 n. 16 gli operatori dei Centri regionali di servizi educativi e culturali riservando ad essi un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello degli operatori dei Centri di servizio e programmazione culturale regionali che risultano inquadrati nel sesto livello della citata legge regionale n. 16 del 1980 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4982 del 25 maggio 1982;
che inoltre, sempre ad avviso del collegio rimettente, dal fondato sospetto della violazione dell'art. 3 Cost. discende il sospetto di violazione degli artt. 97 e 36 della Costituzione, poiché l'inquadramento degli operatori dei Centri regionali di servizi educativi e culturali nel livello contestato si configura come un comportamento della Regione Puglia non improntato ad imparzialità e determina l'attribuzione di una remunerazione inadeguata rispetto alla qualità delle funzioni esercitate;
Considerato che le norme impugnate si limitano a sancire l'inquadramento giuridico ed economico del personale addetto ai Centri regionali di servizi educativi e culturali nel quinto livello di cui alla legge regionale n. 16 del 1980;
che dall'ordinanza di rinvio non é dato di desumere, sul piano legislativo, il termine di comparazione in relazione al quale si dovrebbe riscontrare la disparità di trattamento, dal momento che la differenziazione dell'inquadramento e del trattamento economico tra le due categorie di dipendenti regionali non é riconducibile a diverse norme della legislazione regionale, ma ad un atto amministrativo, (delibera della Giunta regionale n. 4982 del 25 maggio 1982), che non può assumere rilevanza come termine di raffronto ai fini della valutazione della questione di legittimità costituzionale di cui é causa;
che di conseguenza la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia n. 43 del 12 maggio 1980 e dell'art. 3 della legge 13 febbraio 1981 n. 19 della stessa Regione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 36 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 14/07/88.