Sentenza n. 797 del 1988

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SENTENZA N.797

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano notificati il 4 agosto 1978 e il 31 luglio 1980, depositati in Cancelleria il 7 agosto 1978 e l'8 agosto 1980 ed iscritti al n. 21 del registro ricorsi 1978 e al n. 23 del registro ricorsi 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministero della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1978 e del 24 maggio 1980, con cui sono stati banditi concorsi per posti gratuiti di studio presso gli Istituti di educazione della Regione Trentino-Alto Adige.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-I ricorsi in esame investono la stessa materia e possono essere decisi con un'unica pronuncia.

2.-La Provincia autonoma di Bolzano rivendica la propria competenza a bandire i concorsi di convittore e semiconvittore presso il Convitto nazionale di Bolzano e presso il Convitto comunale di Ala, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei decreti del Ministro della Pubblica Istruzione 25 aprile 1978 e 24 maggio 1980, per la parte in cui hanno attivato la procedura concorsuale per il conferimento di posti gratuiti di studio presso i suddetti istituti.

I ricorsi sono fondati.

Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) conferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa e amministrativa nella materia dell'6assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa> (art. 8 n. 27 e art. 16), cioè per i settori dell'<istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) richiamati nell'art. 9 n. 2 dello stesso Statuto.

A sua volta il d.P.R. 1° novembre 1973 n. 687, nel dettare le norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di assistenza scolastica, ha disposto, per tale materia, il trasferimento a favore della Provincia di Bolzano delle attribuzioni amministrative statali <esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale> (art. 1), nonché il trasferimento delle attribuzioni statali concernenti gli <altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali< operanti nella stessa materia. L'ampiezza della dizione contenuta in dette norme non può dar luogo a dubbi in ordine all'appartenenza alla sfera della Provincia autonoma di Bolzano delle competenze in materia di assistenza scolastica in precedenza spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero esercitate in via diretta dall'amministrazione statale ovvero tramite istituzioni pubbliche a carattere nazionale ovvero con riferimento a istituzioni locali.

Tale riconoscimento di competenza risulta altresì rafforzato dalla stessa definizione della materia che é stata operata in termini organici dall'art. 42 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, norma successivamente estesa, dall'art. 9 del d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, anche alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e Bolzano.

Né contro l'affermazione di competenza della Provincia di Bolzano potrebbe valere il richiamo alla specialità della disciplina posta, in tema di convitti nazionali, dal R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 ed alla conseguente <differenza ontologica> che - ad avviso della difesa statale - andrebbe riconosciuta tra la materia dell'assistenza scolastica e l'attività che lo Stato esercita attraverso i Convitti nazionali.

A parte la considerazione che questo argomento potrebbe valere soltanto nei confronti del Convitto nazionale di Bolzano e non del Convitto comunale di Ala, é certo che la particolare configurazione conferita ai Convitti nazionali - come istituti pubblici dotati di propria personalità giuridica - non é tale da giustificare una deroga all'ampia definizione delle categorie di soggetti (enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale; enti, istituzioni ed organizzazioni locali) inclusi nell'area delle competenze statali trasferite alle Province autonome ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973; e ciò tanto più ove s'intenda dare giusto rilievo anche alla richiamata organicità del settore oggetto del trasferimento operato con il suddetto decreto.

3. - In questo quadro va riconosciuta la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a bandire i concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio presso istituti di educazione pubblici operanti nel territorio provinciale quali il Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano bandire i concorsi per i posti di convittore e semiconvittore presso il Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala;

annulla, in parte qua, i decreti del Ministro della Pubblica Istruzione 29 aprile 1978 e 24 maggio 1980, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978 e del 3 giugno 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.