SENTENZA N.796
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 (nel suo complesso, e, in particolare, dei commi quarto, sesto e decimo) della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante: <Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione ordinaria delle grandi imprese in crisi>, promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 20 gennaio 1984, depositato in cancelleria il 26 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-Con il ricorso di cui e causa la Provincia autonoma di Bolzano impugna l'art. 1 - con riferimento particolare ai commi quarto, sesto e decimo - della legge 19 dicembre 1983 n. 696, recante <Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi>, per violazione degli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017).
Tale impugnativa viene motivata sia con riferimento all'asserita invasione delle competenze statutariamente spettanti alla Provincia autonoma in materia di <incremento della produzione industriale> e di <artigianato> (art. 9 n. 8 e 8 n. 9 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione), sia in relazione all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia in tema di interventi nei settori di competenza provinciale e, in particolare, di interventi per l'incremento della produzione industriale (artt. 15, 78, 79 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione).
2. - Il ricorso non é fondato.
La legge 19 dicembre 1983 n. 696 ha disposto una serie di misure di intervento finanziario destinate a favorire in tutto il territorio nazionale la produzione industriale delle medie e piccole imprese, nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi collegato all'introduzione di tecniche di automazione e di controllo elettronico.
In tale prospettiva, la legge di cui e causa rappresenta uno sviluppo della disciplina in precedenza posta con la legge 17 febbraio 1982 n. 46 in tema di <interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale>: disciplina mediante la quale si e provveduto ad istituire, presso il Ministero dell'industria, il <Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica>, con il compito di finanziare i programmi delle imprese <destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi, già esistenti> (art. 14, primo e secondo comma). La stessa legge n. 46 ha previsto altresì: a) la competenza del CIPI a stabilire le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo e a graduarne la priorità <avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale> nonché a determinare le modalità per l'istruttoria delle domande di concessione (artt. 14, terzo comma e 16, primo comma); b) la competenza del Ministro dell'industria a stabilire le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi; a deliberare gli interventi, previo parere di un apposito comitato tecnico; a stipulare i contratti con le imprese beneficiarie; a liquidare gli impegni di spesa; a revocare, o interrompere, in caso di inadempimento, le concessioni (art. 16, secondo comma e segg.); c) l'obbligo per il Governo di riferire annualmente al Parlamento sulla determinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti (art. 17); d) la copertura finanziaria del fondo a carico del bilancio statale, con la riserva di una quota, pari al 20 per cento degli stanziamenti, a favore del settore delle piccole e medie industrie (art. 18).
3.- Dall' insieme di tali disposizioni risulta, dunque, evidente il carattere di normazione generale sulla programmazione economica che la disciplina posta dalla legge n. 46 del 1982 in tema di innovazione tecnologica, con riferimento a <settori dell'economia di rilevanza nazionale>, viene ad assumere: carattere che non può non riflettersi anche nei confronti della disciplina formulata con la legge n. 696 del 1983, oggetto dell'impugnativa, dal momento che - come rileva la difesa dello Stato - gli interventi disposti in questa legge si limitano a ricalcare, per i settori delle piccole e medie imprese, i principi già enunciati nella legge n. 46, fino a utilizzare, per la copertura degli oneri relativi, la stessa quota del Fondo Speciale riservata al settore delle piccole e medie imprese dall'art. 18 di tale legge.
Ma una volta riconosciuto il contesto unitario che collega i contenuti della legge n. 696 del 1983 alla disciplina posta con la legge n. 46 del 1982 sono destinate anche a cadere le censure formulate, con il ricorso di cui e causa, nei confronti della prima legge, tanto con riferimento al profilo relativo all'invasione della competenza provinciale, quanto con riferimento al profilo connesso all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.
In relazione al primo profilo, sarà, infatti, la rilevanza nazionale dell'interesse posto ad oggetto della normativa impugnata - interesse incentrato sullo sviluppo tecnologico delle imprese e sull'automazione dei processi produttivi - a giustificare la presenza di una disciplina statale non condizionata da limiti territoriali; mentre, in relazione al secondo profilo, sarà il carattere di <norma generale sulla programmazione economica>, riconoscibile nella disciplina di cui e causa, a rendere operante la deroga al meccanismo ordinario di finanziamento (mediante assegnazione alla Provincia di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio statale) prevista dalla prima parte dell'art. 15 dello Statuto speciale, in tema di interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983 n. 696 sollevata, con riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme d'attuazione (D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 14/07/88.