ORDINANZA N.785
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto dalla s.p.a. Furlanis Costruzioni Generali contro l'Ufficio del registro di Udine, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/ prima serie speciale dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Furlanis Costruzioni Generali s.p.a. ed avente per oggetto il rimborso dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per l'emissione di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di secondo grado di Udine sollevava, con ordinanza emessa il 3 luglio 1987, questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata sembrava violare l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva C.E.E. n. 335 del 17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione tributaria sui prestiti contratti sotto forma di obbligazioni), nonché l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (che stabiliva l'adeguamento dell'imposta di registro alla citata direttiva comunitaria).
Considerato che a disciplinare la materia de qua é intervenuto, in epoca anteriore alla ordinanza di rimessione, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa allegata);
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi e controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1° luglio 1986;
che, pertanto, il giudice rimettente avrebbe dovuto fare applicazione di tale nuova normativa la quale, del resto, disciplina la materia superando i dubbi di costituzionalità prospettati nella ordinanza;
che in conclusione la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di 2° grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.
Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 07/07/88.