Ordinanza n. 779 del 1988

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ORDINANZA N.779

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti di Baccelli Aladino, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione-decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso un provvedimento con il quale il Pretore di San Miniato aveva <differito> l'esecuzione della pena <fino all'esito della domanda di grazia> avanzata dal condannato <nel corso dell'esecuzione stessa>-ha, con ordinanza del 30 ottobre 1986, sollevato, <per contrasto con gli articoli 13, comma secondo e 24 della Costituzione, nonché col sistema costituzionale>, questione di legittimità dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui viene conferito al Ministro il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione sia già stato eseguito, nel caso previsto dall'art. 147, 1° comma n. 1 del Codice Penale>;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, del codice penale, se e presentata domanda di grazia, <l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e successivamente rinnovata>, periodo, nella specie, già largamente trascorso al momento in cui e stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, senza che vi sia, quindi, posto per un'ulteriore sospensione dell'esecuzione della pena;

che, per di più, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 22 ha novellato l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel senso di stabilire, al primo comma, che la competenza per <il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2 e 3, del codice penale> appartiene al tribunale di sorveglianza;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché riesamini, anche alla stregua della normativa sopravvenuta, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.