Sentenza n. 768 del 1988

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SENTENZA N.768

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 maggio 1985, n. 210, in toto o in particolare relativamente agli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 29 giugno 1985, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La legge 17 maggio 1985, n. 210 istituisce l'ente <Ferrovie dello Stato>, dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 2093, secondo comma, del codice civile (art. 1).

L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo per fine specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestita dalla Azienda stessa (art. 2, lett. a).

2.1 - La Provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla normativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e l'istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza-prospetta- della <delegificazione della preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente>.

2.2 - La questione é fondata.

La Corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art. 6 Cost. (sentenza n. 289 del 1987). Sicché il nuovo ente, sottentrato integralmente nelle pregresse situazioni, proprie al riguardo della estinta azienda statale, é venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'apparire incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.

Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo imprenditoriale e in virtù della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: resta no salvi infatti, per effetto di quanto esposto, i dettati del l'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei posti dei ruoli, così come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (e successive modifiche) a tenor del quale il requisito del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni.

Va disposta pertanto, così assorbita ogni altra questione, declaratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli artt. 20 e 21 della legge in esame.

3.1-La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa per violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello Statuto speciale d'autonomia, con riferimento: - alla gestione dei trasporti di interesse provinciale e alla acquisizione dei relativi beni; - all'addestramento e alla formazione professionale del personale; - agli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia.

3.2 - Le questioni non sono fondate.

La legge impugnata é destinata ad organizzare, pur con contenuti globali, i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si prospetta aderente ai principi contenuti nell'art. 64 dello speciale Statuto. Talché non ne rimane incisa, in alcun modo, la competenza primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.

Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e alla qualificazione del personale. Queste non possono che spettare di necessita (come del resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 l. 26 marzo 1958, n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concreto, le misure tecniche occorrenti per la regolarità e per la sicurezza della circolazione (cfr. sent. n. 131 del 1985).

D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati ottimali, la legge prevede le opportune intese con le regioni e le province interessate (art. 22).

Infine, così come prevista dall'art. 25, la disciplina degli accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le province interessate é aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nella concorrenza di quella molteplicità di interessi, tutti di rilievo costituzionale, la cui composizione - come già altra volta considerato –abbraccia - con l'intesa appunto - un campo più vasto di quello segnato dal solo art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 286 del 1985).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

- dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente <Ferrovie dello Stato>), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica;

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente <Ferrovie dello Stato>), sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 3; 8, nn. 5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.