ORDINANZA N.758
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina negli atti relativi ad esposti di Michelotti Francesco contro Marino Guido ed altro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Messina, con ordinanza del 2 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità:
a) dell'art. 33 del codice di procedura penale, <nella parte in cui limita la dichiarazione di incompetenza nel giudizio e non la estende alla fase istruttoria>;
b) dell'art. 74 del codice di procedura penale, <nella parte in cui limita i poteri del giudice istruttore e non consente allo stesso di dichiarare la propria incompetenza per materia o, comunque, di trasmettere gli atti al Pretore ove nei fatti siano ipotizzabili soltanto reati di competenza pretorile>;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non fondate;
considerato che le questioni risultano proposte dopo che la Corte di cassazione, cui gli atti erano stati precedentemente rimessi dal giudice a quo ai sensi degli artt. 51 e seguenti del codice di procedura penale, aveva risolto il conflitto di competenza insorto fra il Giudice istruttore del Tribunale di Messina ed il Pretore di Messina, dichiarando la competenza del primo;
che, in forza dell'art. 54, terzo comma, prima parte, del codice di procedura penale, <la sentenza della Corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata> e che, quindi, al Giudice istruttore del Tribunale di Messina e preclusa la possibilità di rimettere in discussione la propria competenza e, conseguentemente, di fare applicazione delle norme denunciate, non risultando sopraggiunti, nel periodo di tempo intercorso fra la decisione sulla competenza e la proposizione della questione di legittimità costituzionale, <nuovi fatti e nuove circostanze> venuti <a modificare la competenza per materia> (v. art. 54, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Messina con ordinanza del 2 marzo 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria il 30/06/88.