ORDINANZA N.757
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 (<Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977>), e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 (<Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari>), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sul ricorso proposto dal Comune di Parma contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Parma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna, sez. di Parma, con ordinanza 27 aprile 1982, emessa nel corso del giudizio promosso dal Comune di Parma per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno 28 dicembre 1976 n. 155-56, hasollevato-in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost. - questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 (<Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977>) e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 (<Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari>) che, sino al 1981, hanno attribuito al Ministro dell'Interno il potere di autorizzare comuni e province ad assumere mutui a copertura di bilanci deficitari, nonché di disporne, eventualmente, la riduzione per il riequilibrio dei bilanci stessi;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto esse non preciserebbero le forme ed i limiti in base ai quali il Ministro dell'Interno può ridurre i mutui richiesti dai comuni, il che, oltre a contrastare con l'art. 130 Cost., violerebbe altresì l'art. 3 Cost., perché la mancanza di parametri obiettivi di valutazione potrebbe condurre a diversità di trattamento fra gli enti locali;
che si é costituito nel giudizio davanti a questa Corte il Comune di Parma, che con argomentazioni analoghe a quelle prospettate nella ordinanza di rimessione chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni di legge;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato che le disposizioni impugnate, rientrando in un complesso ed articolato sistema normativo inteso a realizzare, ai fini contemplati dall'art. 119 Cost., il coordinamento, anche congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza pubblica complessivamente considerata, impongono al Ministero dell'Interno di dedurre dal contesto finanziario generale i criteri di ponderazione delle richieste di mutuo avanzate dai Comuni;
che il controllo ministeriale configurato dalle norme impugnate e, quindi, limitato ad atti di esclusiva e diretta natura finanziaria, e intrinsecamente ancorato a parametri obiettivi di valutazione desumibili dagli indirizzi generali della politica finanziaria pubblica esplicitati nelle leggi finanziarie;
che l'eventuale diniego di autorizzazione ad assumere mutuo a copertura di bilancio deficitario o l'eventuale riduzione dell'importo del mutuo sono assoggettati al sindacato del giudice amministrativo che, nel verificare la congruità della motivazione, ha la possibilità di accertare di volta in volta mediante i mezzi istruttori di cui dispone, ed in particolare con richiesta di chiarimenti, se il Ministero dell'Interno abbia fatto corretta applicazione di criteri obiettivi desumibili, anche sulla base di elementi comparativi, dal sistema delle norme finanziarie e di quelle congiunturali, nonché dagli indirizzi assunti in via di massima nel negare o nel concedere l'autorizzazione, indirizzi che possono dedursi anche per implicito da un confronto con gli altri provvedimenti adottati nello stesso periodo;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 (<Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977>) e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 (<Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari>), sollevate, in riferimento gli artt. 3, 119 e 130 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30/06/88.