SENTENZA N.745
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e terzo comma, 16, 18, primo e terzo comma, 20 e 23 del D.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1986, n. 462, recante <Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari>, promossi con ricorsi delle Province di Trento e Bolzano notificati il 10 settembre 1986, depositati in cancelleria il 18 settembre successivo ed iscritti ai nn. 26 e 27 del registro ricorsi 1986.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - I ricorsi concernono questioni identiche: i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1 -Con decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito con modificazioni nella legge n. 462 del 7 agosto successivo, vennero emanate - a seguito di frodi perpetrate nel settore vinicolo con illecito impiego del metanolo-norme di tutela della salute pubblica. Con queste, fra l'altro: a) -si istituì l'anagrafe vitivinicola destinata alla raccolta dati dell'attività delle relative imprese di produzione e commercializzazione, autorizzandosi il Ministero interessato a disciplinarne il funzionamento (art. 7, primo e terzo comma); b)-si disposero riferimenti omogenei per il potenziamento dei laboratori d'esame (servizi d'igiene preventiva) nelle Regioni e, per quanto di competenza, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, stabilendosi, nel contempo, ripartizione dei necessari fondi a destinazione vincolata (artt. 16 e 18, primo e terzo comma); c)-resto comminata la sospensione, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, della erogazione dei fondi vincolati, a partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione del piano sanitario nazionale qualora dagli enti predetti non si provvedesse - entro tale lasso - alla relativa propria legge di piano (art. 20).
2.2-Le Province autonome di Trento e Bolzano impugnano le riferite disposizioni ravvisando: sub a)-violazione degli artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la dove e prevista la potestà legislativa primaria e correlatamente amministrativa delle Province, in materia di agricoltura; sub b) - violazione degli artt. 8, n. 1; 9, n.10; 16 e 78 dello Statuto (per la Provincia di Bolzano anche dell'art. 2), per violazione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale degli stessi, da cui deriverebbe impedimento all'esercizio anche delle funzioni in materia sanitaria, con correlata incidenza, altresì, nell'area d'autonomia finanziaria provinciale; sub c)-in ogni caso, l'autonomia finanziaria resterebbe vulnerata, nel caso di omessa approvazione del piano provinciale, dalla comminatoria di sospensione delle erogazioni.
3.1 - Le questioni non sono fondate.
La normativa in esame - occorre premettere - venne emanata ai fini di predisporre strumenti omogenei e globali di tutela della saluta pubblica, messa in grave pericolo - con cospicuo allarme sociale - da frodi vinicole perpetrate su tutto il territorio nazionale, con attentato alla incolumità della popolazione.
In concreto, si appronto questo l'oggetto precipuo del contesto di legge-<un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande> (art. 6).
E questa é, dunque, la consistenza ontologica che si evince dal complesso di norme, essenziale ognora per riconoscere - come altre volte notato - la competenza a provvedere, nel riparto di funzioni fra lo Stato e, come in fattispecie, le Province autonome.
3.2 - Si appalesa così, per come si dirà subito, non costituzionalmente illegittimo l'aver istituito un'anagrafe della produzione e commercializzazione vitivinicola su base regionale: anagrafe, e bene considerare infatti, che non rimane fine a se stessa - come enucleando le doglianze delle ricorrenti potrebbe apparire - bensì é premessa indispensabile per la raccolta e l'elaborazione <informatizzata> dei dati evidenziati, da raccordarsi al catasto viticolo, realizzato dallo Stato in conformità con la normativa comunitaria (art. 7, comma secondo, non impugnato).
E' bastevole a questo punto porre in luce, su di un piano di consequenziali chiarimenti, che elaborazioni di tal fatta, automatizzate cioè, sortiscono il loro effetto reale, per la riuscita tecnica dei rilevamenti e le successive implicazioni prati che di utilizzo, sol se programmate con la predisposizione di criteri razionali di uniformità e di identità di base.
In concreto, l'automazione secondo principi informatizzati ricomprende, nelle sue sequenze, la registrazione dei dati, mediante modelli univoci (standardizzati): garanzia questa correntemente riconosciuta, sul piano tecnico, per la valida esecuzione delle conseguenti operazioni logico-aritmetiche (cfr. convenzione del Consiglio d'Europa 28 gennaio 1981, art. 2).
Sicché deve concludersi come, per i fini che vi si riconnettono, il trattamento dei dati vada operato nello spettro di una sostanziale omogeneità intesa alla costituzione, volta a volta, della relativa cosiddetta banca-dati: da ciò, il riferimento della norma ad un'unica base indicativa regionale; da ciò, ancora, l'adozione di una composita architettura a connotazione nazionale, propria al sistema, senza che ne risultino vulnerate le competenze provinciali.
3.3 - Talché pure non illegittime - per le derivazioni che vi si riconnettono - si prospettano le norme relative agli uffici di laboratorio: esse non ledono la potestà istituzionale provinciale, limitandosi - nell'ottica finalizzata della legge, qui ampiamente considerata - a fissare i parametri di collegamento infrastrutturale, idonei a soddisfare, sul piano strumentale, agli scopi tecnici del rilevamento, insuscettibile - s'é detto-di frazionamenti e frammentazioni di analisi, eventualmente operate su scala di riferimenti difformi.
Né risultano capillari o penetranti interferenze nei settori di spettanza delle ricorrenti, dal momento che l'assetto e l'organizzazione relativa restano comunque rimessi alla competenza provinciale, al cui rispetto esplicitamente si riferisce l'art. 18, primo comma, della normativa impugnata.
3.4 - Quanto alla assunta violazione dell'art. 78 dello Statuto in ordine ai fondi vincolati, la <base> regionale, di cui le ricorrenti Province si dolgono, costituisce - come già notato - il supporto tecnico, riconosciuto congruo, per un ottimale trattamento dei dati.
Va ricordato comunque, al proposito, che l'articolo predetto concerne soltanto la determinazione della quota del gettito erariale riservato alle Province autonome, limitatamente ai tributi ivi indicati (sent. n. 195 del 1986). Le modalità e i criteri relativi possono essere, di conseguenza, invocati dalle Province solo in rapporto - il che in fattispecie non rileva - all'arco di tempo e al flusso globale delle spese, cui va riferito l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta provinciale interessata.
3.5-Inconferente é l'assunta lesione all'autonomia provinciale operata con l'art. 20 del decreto-legge (così come modificato dal provvedimento di conversione): il fondamentale valore della salute, costituzionalmente garantito, determina ex se l'esigenza di inerenti predisposizioni di salvaguardia, a fronte di inerzie, quali che ne siano le ragioni, incidenti sulla necessaria agibilità. Tant'é che la Corte, per l'enunciato valore racchiuso nell'art. 32 Cost., ha ravvisato doversi assentire, pur in presenza di autonomie speciali, anche a razionali misure sostitutive (sent. n. 294 del 1986).
4. -La Provincia autonoma di Bolzano muove censura nei confronti dell'art. 23 del decreto-legge n. 282 (così come sostituito dall'art. 2 della legge di conversione), recante salvezza per gli effetti prodotti sulla base di un precedente decreto-legge non convertito (n. 104/1986).
Le norme contenute nella disciplina decaduta corrispondono a quelle di cui all'odierno esame, cosicché l'impugnativa deve ritenersi assorbita.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e terzo comma; 16; 18 (primo e terzo comma); 20; 23 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), così come convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe, in relazione agli artt. 2, 8, nn. 1 e 21; 9, n. 10; 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 30/06/88.