SENTENZA N.736
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 lett. a), e 4, secondo comma, della legge della regione Puglia riapprovata il 23 settembre 1982, avente per oggetto: <Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agri coli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamita naturali>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 23 ottobre successivo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Considerato in diritto
Successivamente alla proposizione del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della Regione Puglia del 23 settembre 1982 recante <Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamita naturali>, la stessa Regione ha emanato la legge 10 dicembre 1982 n. 38, avente ad oggetto <Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamita naturali>.
Tale legge regionale ha riprodotto le disposizioni della delibera legislativa impugnata, ma ha modificato le due norme che erano state oggetto di specifica impugnativa da parte del Governo. In particolare, dalla legge regionale n. 38 del 1982 é stata espunta la statuizione contenuta nell'art. 3 lett. a) della delibera legislativa del 23 settembre 1982 che prevedeva, a favore dei conduttori di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati, <la dilazione fino a sette anni del periodo di ammortamento dei prestiti finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione e/o alla provvista dei capitali di esercizio, concessi ai sensi del punto 2) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e ammessi al concorso regionale>.
Inoltre, l'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 38 del 1982 ha stabilito che possono essere concessi contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie alle associazioni di produttori agricoli che abbiano subito <una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35%> rispetto alla media del triennio precedente, disponendo pertanto un adeguamento della norma regionale alla misura fissata dalla legislazione statale.
Nell'emanare la legge 10 dicembre 1982 n. 38, la Regione Puglia si é dunque pienamente conformata ai rilievi mossi dalla Presidenza del Consiglio, come viene del resto riconosciuto nella stessa memoria dell'Avvocatura generale dello Stato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 30/06/88.