SENTENZA N.735
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 1977 riapprovata il 30 dicembre 1977, avente per oggetto: <Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 gennaio 1978, depositato in cancelleria il 24 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Considerato in diritto
1. - Con il ricorso di cui é causa, la Presidenza del Consiglio dei ministri contesta, ai sensi dell'art. 117 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina posta con la legge della Regione Abruzzo riapprovata, in seconda lettura, il 30 dicembre 1977, in tema di <Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione>.
L'unico motivo di impugnativa addotto viene fondato sul fatto che <le provvidenze previste dalla legge impugnata incidono nel settore dell'industria, non compreso nell'elencazione dell'art. 117 Cost.>.
2. Il ricorso é infondato.
Dopo il rinvio governativo e prima della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale della legge in esame e intervenuto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in tema di trasferimento alle Regioni ordinarie delle funzioni amministrative statali, dove, all'art. 109, e stato puntualmente regolato l'ambito delle attribuzioni regionali in tema di <agevolazioni al credito>.
Tale disciplina, nella sua corretta interpretazione, non configura negli interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito una materia a sé, da aggiungere all'elencazione espressa dall'art. 117 Cost., bensì un'attività strumentale che viene a far parte integrante delle varie materie di competenza regionale a contenuto economico (agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli; industria turistica e alberghiera; artigianato; trasporti etc.).
Spetta, pertanto, alle Regioni ordinarie il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito, attraverso la prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi, l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negli interessi ecc., purché tali interventi risultino collegati alle materie di competenza regionale, elencate nell'art. 117 Cost. e ulteriormente precisate nel D.P.R. n. 616 del 1977.
La legge impugnata non deroga a tali principi, dal momento che si limita a prevedere la concessione di contributi regionali al <Fondo Rischi> costituito tra piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale nei vari settori economici connessi alle materie assegnate alla sfera regionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 117 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe nei confronti della legge della Regione Abruzzo approvata in seconda lettura il 30 dicembre 1977 e recante <Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 30/06/88.