Sentenza n. 729 del 1988

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SENTENZA N.729

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 (Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in difesa dei boschi dagli incendi), promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 7 settembre 1984, depositato in cancelleria il 15 settembre successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il ricorso in epigrafe solleva in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. l della legge 4 agosto 1984, n. 424 (<Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi>) per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

La norma, secondo la regione, non si limita a fissare principi, ma individua - sia pure per relationem - sanzioni relative a singole fattispecie in tema di tutela dei boschi, disponendo così in una materia (<agricoltura e foreste>) di competenza legislativa delle regioni. Nel caso in esame, la Regione Liguria aveva dettato, con la legge 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale), una disciplina organica della materia.

2. - La questione non é fondata.

Le norme impugnate, racchiuse nell'art. 1 della legge n. 424 del 1984, dispongono:

a) al comma primo che le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), ad eccezione delle sanzioni amministrative previste da alcune disposizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani), sono ulteriormente raddoppiate, <dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689> (Modifiche al sistema penale);

b) al comma secondo, che le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della legge n. 47 del 1975, sono quintuplicate.

Le infrazioni previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 del 1975, aventi natura di illecito penale (<...costituiscono reato contravvenzionale ... e sono punite con l'ammenda>), erano state depenalizzate per effetto dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981 (quelle previste dall'art. 11 della legge n. 47 del 1975 avevano già, secondo la legge, natura di illecito amministrativo) .

Da quanto finora esposto appare chiaro che la normativa denunciata si limita ad aumentare le sanzioni per illeciti amministrativi previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata.

Perciò stesso tale normativa mostra di non potersi applicare all'ipotesi che la disciplina statale sia stata derogata da normative regionali, con le quali, nell'esercizio della competenza in tema di agricoltura - radicatasi per effetto dei trasferimenti delle funzioni (cfr., in materia di agricoltura, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e quindi gli artt. 66 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ed estesa alle sanzioni amministrative a seguito della depenalizzazione disposta dalla legge n. 689 del 1981 - le regioni abbiano, come nel caso della Liguria, dettato una disciplina organica.

Se così é, la regione non ha motivo di dolersi di una disciplina che non si applica nel suo territorio, salvo che per le disposizioni di principio da essa desumibili, dalle quali, peraltro, secondo la difesa della Presidenza del Consiglio, non si sarebbe discostata la legge forestale regionale n. 22 del 1984, la quale anzi avrebbe apprestato un sistema sanzionatorio di efficacia non minore di quella indicata dal legislatore statale con le norme denunciate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 (<Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi>), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.