ORDINANZA N.724
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 novembre 1972, n. 771 (<Istituzione di una seconda Università statale in Roma>), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dalla Congregazione Missionari Servi dei Poveri <Boccone del Povero> ed altri contro il Prefetto della Provincia di Roma ed altra, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione della Congregazione Missionari Servi dei Poveri <Boccone del Povero> ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 15 gennaio 1985, n. 426, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 22 novembre 1972, n. 771;
che nell'ordinanza di rimessione si deduce che la norma impugnata, nel disporre la declaratoria di pubblica utilità delle opere da compiersi sui terreni destinati dal piano regolatore alla seconda Università di Roma, ha omesso di fissare i termini per il compimento delle espropriazioni e delle opere, violando l'art. 42 Cost. con l'imporre su detti terreni un vincolo a tempo indeterminato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel suo atto d'intervento, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, per essere divenuta irrilevante e, comunque, per essere stato il vizio dedotto eliminato - come già affermato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato - con effetto retroattivo dall'art. 4, comma secondo, della l. 3 aprile 1979, n. 122, a norma del quale, <ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della l. 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione delle opere sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>;
che le parti private, costituitesi, hanno insistito per la declaratoria d'illegittimità della norma impugnata, affermando (memoria 26 aprile 1988) di avere transatto le controversie in relazione alle quali era stato instaurato il giudizio davanti al giudice a quo;
considerato che, secondo quanto emerge dai lavori preparatori e contrariamente, a quanto si sostiene nell'ordinanza di remissione, la ratio dell'art. 4 della l. 3 aprile 1979, n. 122 appare palesemente quella di integrare, con effetto retroattivo, la norma impugnata, stabilendo il termine per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione delle opere;
che la diversa interpretazione, sostenuta dal Consiglio di Stato e dalle parti private, secondo la quale l'art. 4 della l. n. 122 del 1979 non spiegherebbe alcuna efficacia sulle espropriazioni compiute anteriormente alla sua entrata in vigore, va respinta, in quanto vanificherebbe le finalità della norma, ponendosi in palese contrasto con la ratio legis;
che l'integrazione della norma impugnata, posta in essere con effetto retroattivo dall'art. 4 della l. n. 122 del 1979 ha eliminato, ab origine, il dedotto vizio d'illegittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 22 novembre 1972, n. 771 (<Istituzione di una seconda Università statale in Roma>), sollevata con ordinanza 15 gennaio 1985, n. 426 del Consiglio di Stato, IV sezione, (n. 426 del R.O. 1985) in riferimento all'art. 42 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23/06/88.