Ordinanza n. 723 del 1988

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ORDINANZA N.723

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 569 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Trani Nerina, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1a s.s. dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 4 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 30 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 c.p. <nei limiti di cui in motivazione>;

che il giudice <a quo> ha motivato la sollevata questione rilevando che, a volte, come nella specie da lui esaminata, l'automatica applicazione della pena accessoria di cui all'art. 569 c.p. penalizza anche i minori;

che il giudice <a quo> é dell'avviso che l'automatica applicazione della pena accessoria ex art. 569 c.p. contrasti anche con la disciplina legislativa in base alla quale si consente al Tribunale per i minorenni una serie graduata di interventi prima di pervenire alla dichiarazione di decadenza della potestà dei genitori, considerata quindi come estremo rimedio;

che, nell'ordinanza di rimessione, si fa riferimento all'art. 30 Cost. quale fonte di diritti e doveri, reciproci, tra genitori e figli;

Considerato che le sanzioni penali, quali conseguenze dei fatti che manifestano la più grave delle illiceità, superano, per se stesse, anche diritti fondamentali del reo quale, ad esempio, quello di libertà;

che non é certamente in ragione di eventuali ripercussioni negative, su terzi, che l'applicazione di sanzioni penali, principali od accessorie, può eventualmente provocare, che va di chiarata l'illegittimità costituzionale d'una determinata pena;

che i minori non possono subire danni dalla perdita, da parte del padre o della madre, della potestà dei genitori, tenuto conto che nell'art. 30, secondo comma, Cost. e espressamente sancito che, nei casi d'incapacità dei genitori ad esercitare la predetta potestà, la legge provvede a che siano assolti, da terzi, i loro compiti; e che appunto un caso d'incapacità legale d'esercizio della potestà dei genitori e quello previsto dall'art. 569 c.p.;

che la pena accessoria prevista da quest'ultimo articolo e prescritta anche a tutela dei minori, essendo venute meno, a causa dei gravi delitti commessi dai genitori contro <lo stato di famiglia> (supposizione o soppressione di stato, ex art. 566 c.p.; alterazione di stato ex art. 567 c.p.; occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto ex art. 568 c.p.) le garanzie per la corretta gestione, da parte degli stessi genitori, degli interessi dei minori;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 30 Cost., con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.