Ordinanza n. 720 del 1988

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ORDINANZA N.720

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 1979, n. 93 (<Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616>) come modificato dall'art. 1, n. 2, della legge della Regione Lazio 6 dicembre 1979, n. 94;

1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da CICCHETTI Antonio ed altri contro il Sindacato del Comune di Rieti ed altri, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sede staccata di Latina - sul ricorso proposto da MAGLIOCCHETTI Bruno ed altro contro il Comune di Isola del Liri ed altri, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di CICCHETTI Antonio ed altri, MAGLIOCCHETTI Bruno ed altro e della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Gabriele Moricca per Cicchetti Antonio ed altri e per Magliocchetti Bruno ed altro l'avv. Vito Bellini per la Regione Lazio.

Ritenuto che, nel corso del giudizio diretto all'annullamento della delibera del Consiglio comunale di Rieti n. 37 del 12 marzo 1981 relativa alla elezione dei rappresentanti del Comune nell'Assemblea della Unita sanitaria locale di Rieti/1 in applicazione delle leggi della Regione Lazio 6 dicembre 1979 nn. 93 e 94, il T.A.R. del Lazio, sez. II, con ordinanza del 28 ottobre 1981, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge regionale n. 94 del 1979, modificata dalla precedente legge regionale n. 93 del 1979 (concernente la costituzione, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle Unita sanitarie locali) in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, introducendo il sistema del <voto limitato>, non rispetta il principio fondamentale della proporzionalità indicato dal legislatore statale nell'art. 15, quinto comma, della l. 23 dicembre 1978, n. 833 (<Istituzione del servizio sanitario nazionale>) in quanto, pur assicurando la elezione di rappresentanti delle minoranze, privilegia fra queste il gruppo di maggiore consistenza;

che analoga questione é stata sollevata dal T.A.R. Lazio - Sezione staccata di Latina, con ordinanza dell'8 aprile 1983, relativamente all'art. 2 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 1979, n. 93 e all'art. 1, n. 2, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 94, in riferimento all'art. 117 Cost.;

che in entrambi i giudizi si sono costituite le parti private, originari ricorrenti, concludendo per la fondatezza della questione, ciò ribadendo nelle memorie di udienza;

che la Regione Lazio é intervenuta solo nel primo giudizio, con memoria presentata fuori termine;

che i giudizi suindicati possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia, coinvolgendo la medesima questione.

Considerato che, nelle more del presente giudizio, é intervenuta la legge statale 15 gennaio 1986, n. 4, la quale prevede espressamente un sistema elettorale analogo a quello indicato nella legge regionale impugnata;

che tenuto conto che, al momento in cui questa Corte dovrebbe pronunciarsi sulla dedotta questione di legittimità costituzionale, non esiste più nella legislazione statale la norma che, secondo le ordinanze di rimessione, indicherebbe la presenza di quel principio fondamentale che, a detta dei giudici a quibus, non sarebbe stato rispettato dalla normativa regionale impugnata, onde le questioni, che peraltro riguardano probabilmente l'elezione di organi ormai scaduti dalla carica, potrebbero essere risolte in via interpretativa;

che si rende perciò opportuna la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame sulla rilevanza alla luce dello jus superveniens.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 658 del 1982 e n. 234 del 1984;

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché riesaminino la rilevanza delle questioni proposte alla luce della legge 15 gennaio 1986, n. 4.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.