ORDINANZA N.719
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, (Istituzione del Ministro dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1987 dalla Corte dei Conti, Sezione la giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Del Vecchio Gaetano ed altri, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49/1a ss dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 30 giugno 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto la predetta norma sottrae alla giurisdizione della stessa Corte dei Conti la materia della responsabilità per la produzione di danno ambientale, devolvendola al giudice ordinario, anche in caso di comportamenti derivanti da violazione degli obblighi di servizio di funzionari e dipendenti pubblici;
considerato che analoga questione é già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;
che l'ordinanza di rimessione non introduce sostanziali profili di novità della questione, limitandosi ad aggiungere ai parametri costituzionali di riferimento già considerati dalla Corte quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost., i quali, tuttavia, vengono posti in via meramente consequenziale rispetto alla ritenuta violazione degli artt. 103 e 25, negata con la predetta sentenza n. 641 del 1987.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.