ORDINANZA N.717
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, punto 3, lettera c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, (Norme per la tutela dell'ambiente) promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 dal Pretore di Caprino Veronese nel procedimento penale a carico di Tinelli Mario ed altro, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/1a ss. dell'anno 1987; visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Caprino Veronese ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessita dell'autorizzazione per lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamenti di animali al fine di fertilizzare i propri terreni, per presunto contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, assumendosi che la Regione avrebbe legiferato in materia penale, come tale riservata alla competenza legislativa dello Stato;
Considerato che la materia disciplinata dalla norma censurata é prettamente amministrativa in quanto riguarda l'inquinamento del suolo di competenza della Regione e propriamente la determinazione delle fattispecie per cui occorre l'autorizzazione amministrativa e quelle che invece ne sono esenti e non importa alcuna modificazione nella configurazione del fatto-reato;
che il reato consiste invece nell'effettuazione o nel mantenimento degli scarichi senza autorizzazione;
che non sussiste la violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di sanzioni penali;
che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, (Norme per la tutela dell'ambiente) sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Caprino Veronese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.