ORDINANZA N.715
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Radio A-107 contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/1a ss dell'anno 1987;
visti gli atti di costituzione di Radio A-107 e del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza in data 18 giugno 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985 n. 10, nella parte in cui esclude l'attività delle emittenti radiotelevisive private che non fossero già in funzione alla data dell'1 ottobre 1984;
considerato che la questione é manifestamente inammissibile per omesso accertamento della rilevanza, non avendo il giudice a quo accertato preliminarmente se, nel caso di specie, l'emittenza fosse comunque inibita dal divieto di utilizzare le frequenze usate per motivi di interferenza con la radionavigazione aerea (secondo quanto disposto dall'impugnato provvedimento di disattivazione): divieto violato anche per le emittenze radiotelevisive entrate in funzione in epoca successiva all'1 ottobre 1984.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.