Ordinanza n. 714 del 1988

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ORDINANZA N.714

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione di Brescia - sul ricorso proposto dalla S.p.a. Agricola Seriana contro il Comune di Morengo, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1a ss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Resta Pallavicino Ferdinando contro il Comune di Tracuzzano, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 49, 1° s.s. dell'anno 1987;

visti l’atto di costituzione della Regione Lombardia nonché gli atti di intervento della stessa Regione;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto dalla S.p.a. Agricola Seriana avverso due provvedimenti del Sindaco di Morengo con cui erano state rilasciate concessioni edilizie subordinatamente al versamento di oneri di urbanizzazione, il T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – con l’ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) l. reg. Lombardia 7 giugno 1980 n. 93, nella parte in cui subordina il rilascio di concessione edilizia in favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola al versamento di contributi;

che, in particolare, nella ordinanza di rimessione si assume che la predetta norma avrebbe operato, ai fini della individuazione delle categorie di beneficiari di concessione edificatoria non onerosa per le opere da realizzare in zone agricole, una discriminazione in favore dell'< imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto all’albo di cui alla legge naz. 13 aprile 1974 n. 18>, nei cui confronti la lett. a) dello stesso art. 3 dispone la gratuità della concessione; discriminazione che si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia e, pertanto, esorbiterebbe dai limiti posti dall’art. 117 Cost. alla potestà legislativa regionale;

che ciò viene affermato nell’assunto che l’art. 9 lett. a) l. 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) vada interpretato nel senso della gratuità della concessione edilizia attiene a tutte le opere strettamente strumentali alla conduzione del fondo, senza alcuna differenziazione in relazione al soggetto richiedente;

che il giudice a quo sospetta, altresì, di illegittimità la disposizione in questione per violazione dell'art. 44 in relazione all'art. 3 Cost., in quanto essa sottoporrebbe vicende obiettivamente uguali a disciplina opposta, quanto alla gratuita della concessione, in contrasto con l'obiettivo del razionale sfruttamento del suolo;

che il T.A.R. Lombardia ha sollevato identica questione, con analoghe motivazioni, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Resta Pallavicino Ferdinando, gestore di una azienda agricola, ma non iscritto all'Albo di cui alla legge regionale della Lombardia n. 18 del 1974, avverso due provvedimenti di concessione edilizia, con i quali erano stati posti a suo carico gli oneri di urbanizzazione;

che in entrambi i giudizi é intervenuta la Regione Lombardia, concludendo per la infondatezza della questione;

ritenuto che, data la identità dei ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

considerato, quanto alla prima censura, che la norma de qua ha recepito una distinzione già operata dal legislatore statale ai fini del riconoscimento del beneficio della gratuita della concessione edilizia;

che, invero, l'art. 9, lett. a) della legge n. 10 del 1977 richiede in modo non equivoco, quale requisito per l'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione, oltre a quello oggettivo della strumentalità delle opere da realizzare nelle zone agricole alla conduzione del fondo, anche quello, soggettivo, del possesso, in capo al richiedente il provvedimento concessorio, degli elementi necessari perché egli possa essere qualificato imprenditore agricolo a titolo principale;

che, del resto, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi una violazione dell'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuita della concessione ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione statale, ma, piuttosto, una deroga a quello generale della onerosità della concessione edilizia;

che, con riferimento al dedotto contrasto con l'art. 44 Cost. in relazione all'art. 3 Cost., il giudice a quo suppone una omogeneità in realtà inesistente tra le vicende relative alla realizzazione di opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da parte di altri soggetti, vicende che sono obiettivamente differenziate e, pertanto, assoggettabili ad una diversa disciplina in vista della realizzazione dei principi costituzionali del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sociali.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), sollevata in riferimento agli artt. 3, 44, e 117 Cost., dal T.A.R. Lombardia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.