ORDINANZA N.712
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (Provvedimenti in materia previdenziali) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Gerosa Giulio ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1a ss. dell'anno 1986;
visti gli atti di costituzione di Gerosa Giulio ed altri e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 14 novembre 1983, corretta nel dispositivo con ordinanza in data 10 marzo 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, della legge 21 dicembre 1978 n. 843;
considerato che oggetto del dubbio di illegittimità costituzionale e il sistema di adeguamento delle pensioni stabilito dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, quale, per effetto delle censurate disposizioni, risulta applicabile ai titolari di pensioni del tipo liquidate in favore degli attori nel giudizio a quo (Fondo di previdenza per il personale di volo);
che, invero, ad avviso del giudice remittente, detto sistema, prevedendo l'adeguamento solo in parte attraverso un meccanismo proporzionale all'ammontare della pensione ed aggiungendo a questa, per altra parte una quota fissa, indifferente alla misura della pensione medesima, discrimina irrazionalmente i titolari di pensione superiore al minimo, soggette al ripetuto sistema di adeguamento, rispetto ai titolari di trattamenti pari o inferiori al minimo, per i quali opera, invece, il sistema perequativo previsto dall'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975 ed integralmente proporzionale all'ammontare di tale trattamento;
che, in questi termini, la questione risulta già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 12 del 1986 e che l'ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori profili di illegittimità o argomenti che non trovino risposta in tale decisione, non diversamente dalle difese svolte dalla parte privata costituita, sostanzialmente risolventisi in mere note critiche della ratio e del fondamento della decisione stessa;
che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (Provvedimenti in materia previdenziale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.