Ordinanza n. 711 del 1988

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ORDINANZA N.711

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionali degli artt. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) e 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1984 dalla Corte dei Conti-Sezione III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Venturini Maria, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1986 dalla Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Sardegna - sul ricorso proposto da Coni Anna Maria contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1a ss. dell'anno 1987;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 marzo 1984 (R.O. n. 152 del 1985), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955 n. 379, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che le condizioni soggettive di inabilita a proficuo lavoro previste per il conferimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del dante causa;

che la stessa Corte, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza del 19 giugno 1986 (R.O. n. 77 del 1987) ha riproposto identica questione in ordine al citato art. 40, comma secondo, della legge n. 379 del 1955, estendendo, peraltro, la censura anche all'art. 27, comma primo, della legge 26 luglio 1965 n. 965, in quanto tali norme, ai fini della riversibilità della pensione in favore dell'orfano maggiorenne <dispongono che la condizione soggettiva della inabilita a proficuo lavoro deve sussistere al momento suddetto o, comunque, per i casi contemplati dall'art. 27 della legge n. 965 cit., all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima>;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate incorrerebbero, infatti, in una duplice violazione del precetto dell'eguaglianza: sia in ragione della irragionevole discriminazione operata tra orfani inabili, secondo il momento in cui lo siano divenuti, sia per la disparità di trattamento, che ne consegue, rispetto agli orfani di guerra, aventi diritto alla pensione indiretta, indipendentemente dalla data di insorgenza della invalidità;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha eccepito l'infondatezza di ogni censura di incostituzionalità.

Considerato che l'odierna impugnativa dell'art. 40 legge n. 379 del 1955 sostanzialmente ripropone le identiche questioni che, con riguardo a norme di analogo contenuto, questa Corte ha già più volte dichiarato infondate, sul rilievo, per un verso, che la disciplina pensionistica di guerra, per la sua natura essenzialmente risarcitoria, non e estensibile al regime pensionistico ordinario; e, per altro verso, che la differente valutazione, ai fini della riversibilità, dell'inabilità dell'orfano sussistente o sopravvenuta alla data del decesso del dante causa trova razionale giustificazione nella diversità delle situazioni comparate. La prima delle quali configura uno stato di bisogno direttamente determinato dalla interruzione della situazione di vivenza a carico del defunto; mentre la seconda prospetta uno stato di bisogno esclusivamente dipendente dalla sopravvenuta causa invalidante e quindi sfornito di collegamento causale e temporale con la morte del familiare (v., da ultimo, Corte cost. 1984 n. 142);

che, per quanto poi attiene alla disciplina sub art. 27 legge n. 965 del 1965, trattasi, all'evidenza, di norma transitoria - dettata con specifico riguardo alla peculiare situazione dei figli dei dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali-e che non pone problemi di contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, pertanto, le sollevate questioni sono manifestamente infondate;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma secondo, legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), e 27, comma primo, legge 26 luglio 1965, n. 965, (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.