ORDINANZA N.710
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per la Campania - Sede di Salerno - sul ricorso proposto da Viola Adele contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con ordinanza in data 10 novembre 1983 il T.A.R. della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui esclude la concessione dell'equo indennizzo per le infermità contratte a causa di servizio al personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno;
che secondo il giudice remittente tale esclusione concreterebbe una disparità di trattamento tra dipendenti non di ruolo in relazione alla durata del loro incarico, ed inoltre priverebbe il personale con incarico infra - annuale della possibilità di conseguire adeguati mezzi di sussistenza in caso di infortunio o comunque di eventi che incidono sfavorevolmente sulla propria attività lavorativa, in contrasto con il dettato costituzionale;
considerato, quanto al primo rilievo, che la denunciata diversità di disciplina non costituisce irragionevole disparità di trattamento, trovando fondamento nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto, e nella esigenza di attribuire tutela, agli effetti che qui rilevano, soltanto alle attività destinate a svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata, discrezionalmente stabilito dal legislatore;
che, con riferimento alla seconda censura, l'art. 38, secondo comma, Cost., nel riconoscere il diritto dei lavoratori alle prestazioni assicurative e previdenziali, non esclude la possibilità che il legislatore ponga, nel rispetto degli altri principi costituzionali, determinati requisiti e condizioni alla cui sussistenza il diritto stesso sia subordinato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal T.A.R. della Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA- Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.