Sentenza n. 699 del 1988

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SENTENZA N.699

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia di Trento 18 novembre 1978, n. 47 (Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1983 dal Pretore di Pergine Valsugana nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Nord Vetri e la Provincia di Trento, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento.

 

Considerato in diritto

 

1. -Sono sollevate, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige ed all'art. 24, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47, il quale disciplina i limiti di accettabilità delle emissioni degli impianti nell'atmosfera.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non é specificamente compresa tra quelle previste dallo Statuto di autonomia che delimita le materie di competenza delle Province, ed inoltre che nella norma denunciata manca ogni <previsione di un avviso delle operazioni peritali, con facoltà di nomina di difensore e di consulente tecnico di parte>.

2. - La questione, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d P.R. 31 agosto 1972 n. 670, non é fondata, perché questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 154 del 1977), sia pure in occasione della impugnativa di provvedimenti della Provincia di Bolzano, che la competenza legislativa ed amministrativa in tema di inquinamento atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve intendersi compresa nella materia dell'igiene e sanità che l'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia prevede fra quelle attribuite alla potestà delle Province di Trento e di Bolzano.

Parimenti infondata é la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., perché l'art. 36 della stessa legge provinciale n. 47 del 1978, - di cui fa parte anche l'art. 3 oggetto della questione di legittimità costituzionale - disciplina le metodologie di accertamento, prevedendo espressamente che le operazioni relative debbano avvenire in contradditorio con gli interessati che possono anche farsi assistere da un consulente tecnico: previsione, questa, che smentisce completamente quanto asserito sul punto nell'ordinanza di rimessione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n. 47 (Norme per la tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento) sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige) ed all' art. 24, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.