SENTENZA N.693
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Losio Francesco e il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1 a S.S. dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 29 settembre 1986, nel corso del procedimento civile vertente tra Losio Francesco e l'Ufficio del Tesoro e il Comune di Genova per il pagamento del credito derivante da fornitura di porcellane, cristalleria e posaterie fornite alla soppressa Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia, il Tribunale di Genova sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) nelle parti in cui, disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati e possano adire l'Autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alle istanze presentate.
Ad avviso del giudice rimettente, in tale ipotesi la conservazione del diritto di credito sarebbe subordinata al preventivo esperimento della menzionata procedura amministrativa e al rispetto dei termini ivi previsti, con conseguente disparità di trattamento tra creditori in ragione della qualità soggettiva dei relativi debitori, a seconda che questi siano o non enti pubblici posti in liquidazione, pur essendo i rapporti sorti e regolati dal diritto privato.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1.-Oggetto della questione di legittimità costituzionale sono gli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza locale) là dove, nel regolare il procedimento amministrativo per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - Ufficio Liquidazioni, degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati e possano, quindi, adire l'Autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alle istanze presentate.
La questione é sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto i profili che il sistema dei termini e delle decadenze previsto dalle norme denunciate creerebbe disparità di trattamento, privilegiando alcune categorie di debitori, quali gli enti soppressi e l'organo statale subentrante, a scapito di alcune categorie di creditori, alcuni dei quali vedrebbero compromessa la propria posizione creditoria per il solo fatto della qualità soggettiva del debitore.
2. - La questione non é fondata.
La giurisprudenza prevalente sia della Corte di cassazione che del giudice amministrativo ritiene che l'instaurazione del procedimento liquidatorio di cui alla legge n. 1404 del 1956 non importi la perdita, neppure temporanea, del diritto del creditore ad azioni giudiziarie individuali, in quanto tale procedimento consente di con seguire-oltre che in via giudiziaria - la soddisfazione dei crediti in via amministrativa.
Non può perciò ritenersi violato, come si assume dal giudice a quo, il principio di uguaglianza poiché le norme impugnate non impediscono la proposizione dell'azione giudiziaria indipendentemente dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo e prima che questo, se iniziato, si sia concluso, onde la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata infondata in quanto basata su un'interpretazione delle norme che non trova riscontro nella prevalente giurisprudenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.