Sentenza n. 689 del 1988

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SENTENZA N.689

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 29 ottobre 1984, depositato in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1984 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 361658 di protocollo in data 31 luglio 1984 (Istanza dell'A.G.I.P. s.p.a. di trasformazione di parte del permesso di ricerca di fluidi geotermici <S. Donato Milanese> in concessione mineraria <Metanopoli> nei Comuni di S. Donato Milanese e Peschiera Borromeo - Milano).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Regione Lombardia ha impugnato la nota del Ministero dell'Industria con la quale si afferma l'esclusiva competenza statale in ordine agli usi energetici e comunque non terapeutici delle risorse geotermiche anche a bassa entalpia.

Secondo la Regione ricorrente lo sfruttamento dei fluidi geotermici rientra nella sfera di competenza attribuita alle regioni dagli artt. 117 e 118 Cost., in materia di acque minerali e termali.

2. - Il ricorso non é fondato.

Non può difatti condividersi l'assunto secondo cui le funzioni che concernono le acque minerali e termali spetterebbero alle regioni indipendentemente dal tipo di utilizzo di cui le acque siano suscettibili.

In proposito sembra utile precisare come non possa revocarsi in dubbio che, in base alle previsioni costituzionali, la materia concernente lo sfruttamento economico dell'attività estrattiva appartenga in via generale alla competenza dello Stato. Difatti l'art. 117 Cost., nell'elencare le materie di competenza regionale, fra le varie voci che possono ricomprendersi in tale tipo di attività, ne indica solo due e cioè le acque minerali e termali nonché le cave e le torbiere. La tassatività di tale indicazione costituisce certamente un utile punto di riferimento d'ordine interpretativo, perché si é in presenza di materie ben circoscritte cui non può attribuirsi un significato più ampio di quello che, sia secondo l'uso corrente sia secondo quello proprio della disciplina legislativa anteriore e successiva alla Costituzione, si é inteso attribuire ai termini anzidetti.

In particolare, va rilevato che la legislazione, anche regionale, sulla materia delle acque minerali e termali si é sempre riferita allo sfruttamento di queste a scopi terapeutici, e ciò in conformità alla prevalente opinione dottrinaria.

Lo sfruttamento dei fluidi provenienti dal sottosuolo per scopi energetici non può perciò ritenersi compreso nella materia delle acque minerali e termali, rientrando la possibilità di tale sfruttamento comunque nel novero delle risorse energetiche, la cui competenza, sotto ogni altro aspetto, é rimasta riservata allo Stato (v. ad esempio l'art. 88, punto 4, del d.P.R. n. 616 del 1977 che ha conservato ad esso anche la competenza in materia di opere relative alla loro ricerca e coltivazione) per cui l'intera materia ha formato oggetto di recente disciplina con la legge dello Stato 9 dicembre 1986, n. 896.

3.- Non può poi seguirsi la tesi della Regione ricorrente che sembrerebbe trarre argomento, per sostenere la propria competenza, proprio dal fatto della emanazione della citata legge statale n. 289 del 1986, nell'assunto cioè che sarebbe stata essa ad attribuire ora allo Stato, in via generale, le funzioni relative alle risorse geotermiche, ridefinendo il concetto di acque termali in senso restrittivo e modificando così, solo dal momento della sua emanazione, il precedente riparto di competenza fra Stato e regioni.

Il riferimento alla legge del 1986, n. 896, conduce invece a conclusioni opposte a quelle cui perviene la Regione ricorrente, perché detta legge-che la stessa ricorrente del resto non mostra di ritenere invasiva di competenze regionali - avuto riguardo al suo intero contesto, appare chiaramente volta a disciplinare una serie di funzioni relative ad una materia, quale quella della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, che l'intero contesto normativo sottintende di appartenenza dello Stato.

Né é fondata la tesi della ricorrente secondo cui, in concreto, la concessione di San Donato Milanese e Peschiera Borromeo, che aveva occasionato la nota ministeriale impugnata, rientrerebbe comunque fra quelle di competenza regionale a norma del quinto comma dell'art. 1, della legge n. 896 del 1986, avendo ad oggetto risorse geotermiche di interesse esclusivamente locale, di spettanza delle regioni. Ciò, secondo la regione ricorrente, dovrebbe condurre ad una soluzione del conflitto in senso ad essa favorevole, nell'assunto che ormai le funzioni riferite alla risorsa geotermica di San Donato Milanese e Peschiera Borromeo, le sarebbero riconosciute anche dalla legge sopravvenuta.

Al riguardo devesi invece osservare che il terzo comma dell'art. 1 della legge dello Stato n. 896 del 1986 <delega> alle regioni le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale, risorse che il quinto comma dello stesso articolo, indica in quelle di potenza inferiore a 20.000 Kilowatt termici.

Se dunque la legge statale del 1986, cui non si riferisce il conflitto, ha solo <delegato> alle regioni le funzioni relative alle riserve geotermiche di tale minore potenza, ciò costituisce segno evidente che detta legge, lungi dal ritrasferire allo Stato, come sembrerebbe adombrarsi dalla ricorrente, funzioni che all'epoca della emanazione della nota ministeriale oggetto del conflitto sarebbero spettate alle regioni, ha disciplinato funzioni che già erano dello Stato. Ma se, come la stessa ricorrente per altro verso asserisce, il conflitto deve essere risolto in base all'ordinamento vigente al momento dell'emanazione del provvedimento ministeriale impugnato, questo appare legittimamente adottato. Difatti, a quell'epoca, la competenza della materia spettava esclusivamente allo Stato, non essendo ancora intervenuta la legge del 1986 il cui art. 1, terzo e quinto comma, ha delegato alle regioni funzioni, in base alle quali soltanto e ora divenuta di spettanza della regione ricorrente la competenza a provvedere in ordine alla risorsa geotermica oggetto in concreto del conflitto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spettano allo Stato le funzioni relative alle concessioni per lo sfruttamento a scopi energetici di fluidi geotermici, in località San Donato Milanese e Peschiera Borromeo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.