Ordinanza n. 685 del 1988

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ORDINANZA N.685

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Baldi Giuditta la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 6 ottobre 1986 (reg. ord. n. 794 del 1986), sollevava, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, secondo cui nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie non e obbligatoria la difesa tecnica del contribuente;

che, secondo la Commissione, la facoltà di sostenere personalmente le proprie ragioni, attribuita a persone prive di competenza specifica, poteva ledere il diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) ed il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.

Considerato che l'art. 24 della Costituzione stabilisce bensì l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio ma non impedisce al legislatore di disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, insindacabili in questa sede a meno che siano viziate da irrazionalità (v. sent. n. 188 del 1980 e ord. n. 48 del 1988);

che é manifestamente non irragionevole l'attribuzione alla parte privata della facoltà di difendersi personalmente in un procedimento, come quello davanti alle commissioni tributarie, vertente prevalentemente su fatti, caratterizzato da forme semplificate e, pur sempre, dalla possibilità per la parte di farsi assistere e rappresentare dalle persone indicate nel terzo comma dell'impugnato art. 30 d.P.R. n. 636 del 1972;

che l'art. 97 Cost. é manifestamente estraneo alla questione sollevata.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.