ORDINANZA N.681
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanze emesse il 17 novembre e il 18 dicembre 1986 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. S.P.I.R.I.T. e il Fallimento s.p.a. Lorenzo Bax e l'Amministrazione della Finanza dello Stato, iscritte ai nn. 101 e 108 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15/1a s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. S.P.I.R.I.T. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto la restituzione di diritti doganali indebitamente versati al momento dell'importazione, il Tribunale di Genova con ordinanze in data 17 novembre 1987 (r.o. n. 101 del 1987) e 18 dicembre 1987 (r.o. n. 108 del 1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873, con riferimento all'art. 3 Cost.;
che il giudizio nel quale é stata emessa l'ordinanza n. 101 del 1987 concerne la domanda di rimborso della sovraimposta di confine e del diritto erariale, corrisposti dalla Spirit s.p.a. all'amministrazione finanziaria per alcune partite di whisky importate negli anni 1973-1981;
che, al riguardo, con sentenza 15 luglio 1982 (in causa 216/81) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto contrastare con l'art. 95 del Trattato il sistema di tassazione italiano che applicava alle importazioni di whisky il diritto erariale e la sopraimposta di confine con aliquota piena, mentre, per l'acquavite di produzione nazionale, non era previsto alcun diritto erariale, e l'imposta di fabbricazione era applicata con aliquota ridotta;
che, in base alla normale retroattività delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia (sent. 27 marzo 1980, in cause 66, 127 e 128 del 1979), il giudice a quo ritiene che i tributi versati dalla Spirit s.p.a. siano stati indebitamente corrisposti;
che l'altro giudizio nel corso del quale e stata emanata l'ordinanza n. 108 del 1987 attiene al rimborso dei diritti di visita sanitaria previsti dall'art. unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 11 Cost., dalla sentenza di questa Corte n. 163 del 1977 e parzialmente abrogato con legge 14 novembre 1977, n. 889;
che, come rileva il giudice a quo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 9 novembre 1983 (in causa 1 99/82) e in riferimento all'art. 10 del D.L. 10 luglio 1982 n. 40, poi decaduto, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle che ora contemplate dal citato art. 19 ha affermato che il diritto ad ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in contrasto con le norme di diritto comunitario, e la conseguenza ed il complemento dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme comunitarie che vietano le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali o, secondo i casi, l'applicazione discriminatoria di imposte interne;
che la Corte nella stessa pronuncia avrebbe rilevato l'incompatibilità con il diritto comunitario della disposizione legislativa nazionale, che apponga limiti, in punto di prova, all'esercizio del diritto alla ripetizione;
che tale statuizione dell'organo di giustizia delle Comunità Europee deve ricevere immediata applicazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, avendo questa Corte (sent. n. 113 del 1985) precisato che il principio secondo cui la norma comunitaria entra e permane in vigore, sul nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;
che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'incompatibilità della norma di cui all'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 con il diritto comunitario sarebbe solo parziale, in quanto la Corte di Giustizia l'avrebbe affermata limitatamente a quella parte della disposizione, attinente al regime probatorio, che impone la prova documentale;
che la norma risulterebbe, pertanto, tuttora applicabile nella parte in cui invece subordina la ripetizione dell'indebito al rimborso alla dimostrazione che l'onere tributario non sia stato trasferito su altri soggetti;
che in tali limiti la stessa sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto, condizionando, e per di più con efficacia retroattiva, il rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, alla prova che l'importatore non ne abbia riversato l'ammontare su altri soggetti, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., venendo a creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e coloro che hanno invece corrisposto altri tipi di tributi, per i quali il diritto alla ripetizione non e subordinato al predetto onere probatorio;
che nel giudizio promosso con ordinanza n. 101 del 1987 si é costituita la Spirit s.p.a. chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, ovvero in alternativa, che venga dichiarata costituzionalmente illegittima l'intera disposizione impugnata;
che é altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che la sentenza della Corte di Giustizia 15 luglio 1982 (in causa 216/81), secondo cui <l'art. 95 del trattato C.E.E. osta ad un sistema di tassazione che colpisca in modo diverso il whisky importato e le altre acquaviti di produzione nazionale>, comporterebbe la necessita di eliminare la disposizione derogativa di favore che esenta dal tributo i prodotti nazionali, e non, invece, l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma che prevede il trattamento <normale> per le acquaviti di importazione;
che, pertanto, continuando a sussistere il potere impositivo, le somme che l'amministrazione finanziaria ha percepito fino al momento in cui la riduzione dell'imposta di fabbricazione e il diritto erariale sono state aboliti dal legislatore (leggi 11 maggio 1981 n. 213 e 28 luglio 1984, n. 408), non sarebbero ripetibili, con conseguente irrilevanza della questione sollevata;
che analoga eccezione l'Avvocatura ha proposto anche nell'altro giudizio promosso con ordinanza n. 108 del 1987, sostenendo che la legge n. 889 del 1977, nel sopprimere taluni diritti di visita sanitaria, avrebbe indirettamente confermato la legittimità della percezione degli stessi prima della sua entrata in vigore;
che, pertanto, anche in questo caso, la sussistenza di un potere impositivo, escludendo la ripetibilità delle somme versate alla dogana, determinerebbe l'irrilevanza della questione sollevata;
che, in subordine in entrambi i giudizi, l'interveniente ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che le cause vanno riunite per la loro identità oggettiva;
che le eccezioni di irrilevanza sollevate dall'Avvocatura di Stato devono essere respinte, in quanto, in un caso, la retroattività delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia della C.E.E. 15 luglio 1982 (in causa 216/81), il cui oggetto va individuato anche in relazione all'atto introduttivo del giudizio, e, nell'altro, gli effetti che le pronunce di accoglimento di questa Corte (nel caso di specie la n. 163 del 1977) svolgono sui rapporti ancora pendenti, nonché le statuizioni della Corte di Giustizia della C.E.E. (sentenze 14 dicembre 1972 (in causa 29/72), 5 febbraio 1976 (in causa 85/75) e 15 dicembre 1976 (in causa 35/76)) circa l'incompatibilità con il diritto comunitario degli oneri pecuniari riscossi per ragioni di controllo sanitario al momento del passaggio della frontiera, comportano l'illegittimità, e quindi la ripetibilità dei diritti doganali in questione;
che la questione sollevata é però sotto altro profilo inammissibile partendo da una premessa interpretativa che non può essere accolta, in quanto la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82), dopo aver ribadito che non sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario un sistema giuridico nazionale che rifiuti la restituzione di tributi indebitamente riscossi, qualora ciò comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto, ha affermato, relativamente ai diritti doganali, l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 19, riferendosi non solo agli aspetti relativi alla prova documentale ma anche a quelli che riguardano l'onere probatorio;
che tali statuizioni sono state espressamente ribadite dall'organo di giustizia delle Comunità Europee nelle sentenze 25 febbraio 1988 (in cause 331, 376 e 378/85) e 24 marzo 1988 (in causa 104/86).
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.