Ordinanza n. 679 del 1988

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ORDINANZA N.679

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) e dell'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426 (Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso proposto da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro di S. Carlo, iscritta al n. 1189 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale, nel corso di un giudizio instaurato da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro di S. Carlo di Napoli, per l'annullamento della sentenza 16 dicembre 1981 n. 1115 del T.A.R. per la Campania, ha sollevato, con ordinanza in data 6 aprile 1984, ed in riferimento agli artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967 n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) e dell'art. 2, comma secondo, della legge 22 luglio 1977 n. 426 (Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali), i quali stabiliscono che il trattamento economico del personale <artistico e tecnico> degli enti lirici e istituzioni musicali assimilate e regolato da contratti collettivi nazionali tra enti e categorie interessate e vietano espressamente contrattazioni aziendali implicanti aumenti del costo del personale;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrastano con i sopraindicati parametri costituzionali, in quanto attribuiscono ai contratti nazionali l'autorità di incidere sull'organizzazione degli enti pubblici, senza che siano assicurate sufficienti garanzie quanto ai tempi ed alle modalità di formazione dei contratti stessi, ed in quanto fanno produrre ai contratti collettivi nazionali effetti sui rapporti di impiego del personale degli enti lirici indipendentemente da un atto amministrativo o regolamentare che li recepisca, pregiudicando, in tal modo, la possibilità di tutela giurisdizionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha prospettato un dubbio sulla rilevanza delle questioni dedotte, perché le spettanze del <premio di produzione> aziendale del personale Teatro S. Carlo, su cui il giudice amministrativo é chiamato a decidere, sono soltanto quelle anteriori alla delibera impugnata e possono, quindi, implicare <aumenti> del costo del personale vietati dalla legge n. 426 del 1977;

che la stessa Avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, e sopravvenuta la legge 13 luglio 1984 n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), che (art. 6) ha generalizzato l'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e <normativo> di tutto il personale degli enti lirici;

che, ancora più recentemente, il decreto legge 11 settembre 1987 n. 374 (Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria e al funzionamenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate), convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 450, ha (art. 3, primo comma) applicato al personale degli enti lirici la normativa vigente per gli <enti pubblici economici> ed ha statuito (art. 3, secondo comma) che i benefici derivanti da <eventuali accordi aziendali integrativi qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento>, sono trasformati in <assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali>;

che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in ordine alle controversie ivi instaurate in relazione allo jus superveniens ed in particolare alla <sanatoria> prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto legge n. 374 del 1987, convertito in legge n. 450 del 1987.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in relazione alle norme sopravvenute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.