ORDINANZA N.677
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Toscana notificato il 2 settembre 1986, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986, contenente <Atto di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'avvocato Giuseppe Stancanelli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione contro l'atto amministrativo di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti delle case di cura private indicato in epigrafe, adducendo un'invasione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (riforma sanitaria) ed agli artt. 27, 30 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
che il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dal l'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso;
che peraltro, con atto notificato il 22 gennaio 1988, la regione Toscana ha rinunziato al ricorso e che tale rinunzia é stata accettata, per il Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari regionali.
Considerato che, pertanto, va pronunciata l'estinzione del processo, in applicazione dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 16/06/88.