Ordinanza n. 672 del 1988

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ORDINANZA N.672

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Fabbri Milva, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 25 marzo 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata;

che la norma suddetta viene censurata in relazione alla disparità di trattamento che determina in danno dell'orfano del lavoratore autonomo dei campi rispetto ai congiunti di artigiani o di esercenti piccole imprese commerciali per i quali non é imposta uguale disciplina restrittiva del diritto a pensione di riversibilità;

considerato che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, con specifico riferimento sia alla norma di cui all'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, sia a quella successiva di cui all'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che (nel quadro dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti ad altre categorie, quali quelle dei lavoratori autonomi dei campi) ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina, questa Corte ha già rilevato, con sent. n. 33 del 1975, come la previsione di limitazioni siffatte sia frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela, con la gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie;

che, inoltre, appare inconferente il riferimento al regime previdenziale dei trattamenti indiretti di altre categorie di lavoratori autonomi in quanto la diversità dei rispettivi ordina menti abilita il legislatore a dettare discipline dei suddetti trattamenti a loro volta differenziate onde meglio adeguarle alle peculiarità degli ordinamenti stessi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.