ORDINANZA N.668
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come modificato dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: <Norme per l'attuazione del diritto allo studio>), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Innamorati Giancarlo ed altri contro il Sindaco del Comune di Roma, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 198l.
Visto l'atto di costituzione di Innamorati Giancarlo;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza in data 25 marzo 1981 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come sostituito dall'articolo unico della legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95;
che la norma censurata opera ad avviso del giudice a quo una discriminazione in danno degli alunni che frequentano scuole private, introducendo solo per essi, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze assistenziali volte a favorire il diritto allo studio, previste dalla citata legge n. 78 del 1979, il condizionamento al mancato pagamento di una retta di frequenza la dove stabilisce che il piano d'intervento nel settore sia redatto tenendo conto dell'accertata gratuita della frequenza;
che tale discriminazione, oltre a violare il principio di eguaglianza, contrasta, ad avviso dello stesso giudice, col principio della gratuita della scuola dell'obbligo (art. 34, secondo comma, Cost.) nonché con quello di parità di trattamento fra la scuola statale e quella non statale (art. 33, quarto comma, Cost.); ed é, inoltre, esorbitante dai limiti della competenza normativa regionale in subjecta materia, trascurando la direttiva fondamentale della legislazione statale, costantemente ispirata al concetto di non distinguibilità, ai fini in questione, tra scuola pubblica e scuola privata;
considerato che appare manifestamente insussistente la denunciata disparità di trattamento in quanto non e irragionevole desumere dalla libera scelta dell'interessato, implicante la corresponsione di tasse di frequenza o rette di un determinato ammontare per fruire di un servizio scolastico cui e possibile accedere anche gratuitamente, quella disponibilità di mezzi che legittima, sul piano costituzionale e nell'ambito dell'intervento regionale, l'esclusione delle provvidenze suddette, previste nell'intento di rimuovere le condizioni di ordine economico che ostacolano l'esercizio del diritto allo studio (v. in tal senso sent. n. 36 del 1982);
che, inoltre, il principio di parità di trattamento fra scuola pubblica e scuola privata non può spingersi fino alla de terminazione dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per l'esercizio di tale ultima scuola;
che, infine, anche la legislazione statale in materia e improntata ad un principio di favore nei confronti degli alunni di disagiate condizioni economiche (v. art. 15 della legge 31 ottobre 1966, n. 942), mentre sia questa sia la legge regionale in questione escludono ogni richiamo a siffatte condizioni per quanto concerne la dotazione gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari (v. legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1;
legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 35; legge Regione Lazio n. 78 del 1979, art. 9, che, nel testo modificato dalla successiva legge n. 95 del 1979, non riguarda le provvidenze di cui alla lett. b dell'art. 3 della medesima legge).
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: <Norme per l'attuazione del diritto allo studio>), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.