Ordinanza n. 665 del 1988

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ORDINANZA N.665

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NPME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 dal titolo <Modifiche alla legge 29 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive>, promossi con ricorsi, rispettivamente, dei Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana, notificati l'8 ottobre (il primo) e il 7 ottobre (gli altri due), depositati in cancelleria il 12 e il 14 ottobre 1987 ed iscritti ai nn. 18, 19 e 20 del registro ricorsi 1987.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Campania ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del citato d.l. 4 settembre 1987 n. 367 per l'asserito contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977;

che analoga impugnativa é stata proposta dalle Regioni Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 119 della Costituzione e ai principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali;

che in tutti i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che il d.l. 4 settembre 1987 n. 367 non é stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 (Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 118 in relazione ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977 e 119 della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.