ORDINANZA N.664
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), promosso con ricorso del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 agosto 1987, depositato in cancelleria il 18 agosto successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del citato d.l. 20 luglio 1987 n. 285 per l'asserito contrasto con le competenze costituzionalmente assegnatele dallo Statuto speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) nelle materie dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei controlli sugli enti locali e delle espropriazioni per pubblica utilità;
che si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che il d.l. 20 luglio 1987 n. 285, non é stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;
che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), in riferimento alle competenze costituzionalmente assegnate alla Regione Friuli - Venezia Giulia dallo Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1) in materia di urbanistica, lavori pubblici, controlli sugli enti locali ed espropriazioni per pubblica utilità, sollevata dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 16/06/88.