Ordinanza n. 663 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.663

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo <Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri>, promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione;

che si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorso.

Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non é stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.