ORDINANZA N.657
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della tariffa allegata alla legge della Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 50 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Giusti Anna ed altri e la Regione Veneto, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Giusti Anna ed altri e della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria, avanzata dalla regione Veneto nei confronti di alcuni titolari di farmacie, e attinenti al pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie e del contributo a carico delle farmacie non rurali, il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 13 gennaio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata alla legge reg. Veneto 8 maggio 1980 n. 50 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), con riferimento all'art. 119, comma primo, Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la predetta tariffa che, ai fini della determinazione della misura della tassa annuale di ispezione, sopprime la distinzione, presente nella legislazione statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti del tributo stabiliti con legge dello Stato (titolo IV della tariffa allegata al d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121), così violando i limiti posti all'autonomia finanziaria regionale dall'art. 119, comma primo, Cost.;
che nel presente giudizio si sono costituiti i titolari delle farmacie, nonché l'Unione regionale dei farmacisti della Regione Veneto (UNIFARVE), parti attrici nel processo a quo, chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata;
che si é altresì costituita la regione Veneto concludendo per l'irrilevanza e, in subordine, per la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale.
Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore le leggi reg. Veneto 26 ottobre 1983 n. 51 e 30 dicembre 1987 n. 61 che hanno modificato la tabella impugnata proprio nella parte oggetto della censura di costituzionalità;
che la seconda delle predetti leggi regionali prevede espressamente l'applicabilità della disciplina in essa contenuta alle <questioni tuttora pendenti> (art. 3, comma secondo);
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.