SENTENZA N.648
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Provincia di Trento 11 novembre 1968, n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Consiglio di Stato-Sezione V giurisdizionale -sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il Comune di Trento, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/prima serie speciale dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Considerato in diritto
1. - La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11 novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo <alla libera discesa>.
Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa poiché da essa conseguirebbe uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).
2. - La questione non é fondata.
La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilità sociale costituiscono categoria ab origine di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico.
Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli.
D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti, per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi (sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987).
Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e terzo comma) Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.