ORDINANZA N.642
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. 7 novembre 1987, n. 458, recante: <Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive>, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 3 dicembre 1987, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 3 dicembre 1987 e depositato l'11 successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost., nonché dei principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali, dell'art. 12 del d.l. 7 novembre 1987, n. 458 (Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive);
che, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Considerato che il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458 non é stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta nella G.U n. 261 del 7 novembre 1987;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 434 del 1988) la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifesta mente inammissibile.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. 7 novembre 1987, n. 458, sollevata, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost., nonché per violazione del principio generale di separazione dei poteri costituzionali, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 10/06/88.