Ordinanza n. 642 del 1988

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ORDINANZA N.642

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. 7 novembre 1987, n. 458, recante: <Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive>, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 3 dicembre 1987, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 3 dicembre 1987 e depositato l'11 successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost., nonché dei principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali, dell'art. 12 del d.l. 7 novembre 1987, n. 458 (Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive);

che, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Considerato che il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458 non é stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta nella G.U n. 261 del 7 novembre 1987;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 434 del 1988) la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifesta mente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. 7 novembre 1987, n. 458, sollevata, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost., nonché per violazione del principio generale di separazione dei poteri costituzionali, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.