ORDINANZA N.635
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65 della legge regionale del Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56, intitolata <Tutela ed uso del suolo>, e del medesimo art. 56, come modificato dall'art. 37 della legge regionale del Piemonte, 20 maggio 1980, n. 50, intitolata <Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, su tutela ed uso del suolo> promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Pellegrino Michele e Tagliente Elio, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 572 del Registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 1980;
2) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dal Pretore di Arona nel procedimento penale a carico di Gabanella Giuseppe e Vaimacco Maria Lucia, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett.
b), legge 28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 437 del Registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981;
3) ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. I, su ricorso promosso da Dalo Luigi e Gangui Maria per l'annullamento del provvedimento del sindaco di Torino di diniego di autorizzazione alla esecuzione di opere di straordinaria manutenzione di uno stabile di loro proprietà, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1985 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis del 1985.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1980 (Reg. Ord. n. 572 del 1980), il Pretore di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai principi fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 3 e 15 commi 3, 4, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;
che, con ordinanza in data 25 novembre 1980 (Reg. Ord. n. 437 del 1981), il Pretore di Arona ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;
che, con ordinanza in data 3 luglio 1984 (Reg. Ord. n. 63 del 1985), il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I- ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, come modificato dall'art. 37, quinto comma, della legge regionale 20 maggio 1980 n. 50 nei confronti degli artt. 3, 42 e 117 Cost., anche in riferimento all'art. 48, primo comma, legge statale 5 agosto 1978, n. 457; che, con memoria dell'11 gennaio 1981, la Regione Piemonte si e costituita nel giudizio sollevato dal Pretore di Arona con ordinanza iscritta al n. 437 del 1980, concludendo per l'irrilevanza e in subordine per l'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi presentano questioni identiche o analoghe, e vanno pertanto riuniti e decisi congiuntamente;
che successivamente all'emanazione delle predette ordinanze é entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante <Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie>, che all'art. 31, primo comma, prevede la facoltà di <conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria> per i proprietari di costruzioni ed altre opere ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite senza licenza o concessione od autorizzazione, in difformità dalle stesse, o in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
che le contestazioni di reato sulla base delle quali sono insorti i giudizi di cui alle ordinanze iscritte ai nn. 572 del 1980 e 437 del 1981 risalgono ambedue ad epoca anteriore al 1° ottobre 1983;
che pertanto, alla stregua dell'art. 31 l. n. 47 del 1983, s'impone il riesame della rilevanza da parte dei giudici a quibus, cui vanno conseguentemente restituiti gli atti;
che l'art. 26, primo comma, della sopravvenuta legge n. 47 del 1985 sottrae all'obbligo di concessione od autorizzazione le opere interne alle costruzioni non contrastanti con i requisiti ivi puntualmente indicati;
che l'art. 48 della legge n. 47 del 1985 estende l'applicabilità del predetto art. 26 alle opere interne alla costruzione <realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in caso di realizzazione alla medesima data>;
che il giudizio amministrativo nel corso del quale é stata promossa questione di cui all'ordinanza iscritta al n. 63 del 1985 risulta instaurato su ricorso avverso un provvedimento di diniego di autorizzazione all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione emesso in data anteriore alla predetta legge;
che pertanto, alla stregua degli artt. 26 e 48 della legge n. 47 del 1985, s'impone il riesame della rilevanza da parte del giudice a quo, cui vanno conseguentemente restituiti gli atti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe (iscritte ai nn. 572 del Reg. Ord. 1980, 437 del Reg. Ord. 1981 e 63 del Reg. Ord. 1985), rispettivamente, al Pretore di Torino, al Pretore di Arona ed al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. I.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 10/06/88.