Sentenza n. 632 del 1988

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SENTENZA N.632

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 30 marzo 1981, n. 113, recante , promossi con ricorsi della Regione Sicilia e della Provincia di Bolzano notificati il 29 aprile e il 4 maggio 1981, depositati in cancelleria il 4 e il 13 maggio 1981 ed iscritti ai nn. 9 e 14 del registro ricorsi 198l.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 

1.-Il ricorso della Regione Sicilia e quello della Provincia autonoma di Bolzano sollevano sostanzialmente la medesima questione di legittimità costituzionale nei confronti della L. 30 marzo 1981 n. 113: vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2.-Le ricorrenti censurano l'art. 1 comma secondo della L. 30 marzo 1981 n. 113; detta norma violerebbe le competenze primarie previste nei rispettivi statuti speciali in quanto dispone anche nei confronti della Regione Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano l'obbligo di adeguare alle disposizioni della legge stessa le rispettive normative ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

La questione così sottoposta all'esame della Corte ripropone il tema dell'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie attribuite alla competenza delle regioni, con riferimento nella fattispecie ad una regione, la Sicilia, e ad una provincia autonoma, quella di Bolzano, dotate di autonomia speciale a norma dei rispettivi statuti.

Come é stato detto in narrativa, la legge n. 113 del 1981 é stata emanata per adeguare le procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della C.E.E. n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

Questa direttiva é stata adottata dal Consiglio delle Comunità europee in base al trattato istitutivo della C.E.E., ed in particolare all'art. 100, alla norma cioè che prevede siano stabilite direttive .

Agli Stati membri l'art. 30 della direttiva stessa assegnava un termine di diciotto mesi dalla notifica, entro il quale mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi.

Lo Stato Italiano non ha rispettato tale prescrizione; e, su ricorso della Commissione, é stato dichiarato inadempiente all'obbligo impostogli dal trattato con sentenza della Corte di giustizia della C.E.E. del 17 febbraio 1981 nella causa n. 133/80.

La legge n. 113 del 1981 costituisce quindi l'adempimento tardivo di un preciso obbligo derivante dal trattato della C.E.E.

Le ricorrenti riconoscono pienamente tale presupposto; e riconoscono altresì che l'attuazione delle direttive comunitarie costituisce un vincolo anche per l'esercizio della potestà legislativa primaria od esclusiva nelle materie dove essa e prevista dai rispettivi statuti di autonomia speciale; contestano invece -e questo é l'oggetto dei ricorsi-che da una legge dello Stato possano essere poste nei loro confronti altre norme vincolanti, in particolare quelle che nella legge impugnata vengono definite .

3. - La questione non é fondata.

La Corte si é già pronunciata più volte sul tema dell'attuazione delle direttive comunitarie in rapporto al potere statuale ed alle competenze sia delle regioni a statuto ordinario, sia delle regioni e province autonome a statuto speciale. In proposito e sempre fondamentale il riferimento al principio affermato nella sentenza n. 142 del 1972 secondo cui .

Basterà poi richiamare quanto é stato successivamente affermato nelle sentenze n. 182 del 1976 e nn. 81 e 86 del 1979. Come é detto nella prima delle tre sentenze citate, la sfera di competenza delle regioni .

<E' certo che l'art. 189 (del Trattato C.E.E.) dichiara le direttive vincolanti per lo Stato, e che solo allo Stato é riferibile la responsabilità internazionale nel caso di violazione degli obblighi comunitari> - recita ancora la sentenza n. 182/76. Perciò l'intervento dello Stato (anche in materia di competenza regionale) .

Con la seconda delle sentenze sopra richiamate, la n. 81 del 1979, la Corte ha osservato che .

Tale incidenza comporta a sua volta, nella salvaguardia del nostro sistema costituzionale, che <l'attuazione in via legislativa delle direttive comunitarie non prescinda dall'osservanza dei fondamentali principi dell'autonomia e del decentramento>.

E' riconosciuto quindi alle regioni il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie loro attribuite e nell'ambito delle rispettive competenze; ma resta fermo il potere dello Stato, quale destinatario dell'obbligo di cui all'art. 189 del trattato C.E.E., di stabilire le norme necessarie per assicurare sia l'esecuzione di detto obbligo in caso di inerzia o di ritardo delle regioni, sia, ove occorra, l'uniformità delle relative misure di esecuzione. L'apprezzamento delle esigenze unitarie compete, per costante giurisprudenza della Corte, agli organi centrali dello Stato.

In questi termini-vale a dire, in quanto sia indispensabile all'esecuzione dell'obbligo comunitario di adattamento dell'ordinamento interno alla prescrizione dell'ente sovranazionale -la normativa statale costituisce un vincolo anche per le regioni e le province autonome a statuto speciale nelle materie nelle quali e ad esse attribuita una competenza esclusiva.

L'ultima delle sentenze di questa Corte sopra citate, la n. 86 del 1979- cui, del resto, le ricorrenti fanno ampio riferimento -, ha ribadito la legittimità di una norma che stabilisce come , la stessa legge dello Stato (che provvede all'attuazione di una direttiva comunitaria) anche per quanto riguarda regioni ad autonomia speciale e province autonome.

La stessa sentenza precisa poi:

Siffatte regole valgono anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome nelle materie in cui siano dotate di competenza esclusiva.

Va da sé che il limite dei principi fondamentali nelle singole materie-pur sempre operante nei confronti delle regioni a statuto ordinario in generale in forza dell'art. 117, primo comma Cost., ed anche nei confronti delle regioni e province ad autonomia speciale, laddove i rispettivi statuti prevedano una competenza concorrente - non e di per se compreso nella normativa concernente l'attuazione delle direttive comunitarie.

5. - In parallelo ed in corrispondenza con i principi affermati da questa Corte, a partire dalla legge 16 maggio 1970 n. 281 la legislazione nazionale si e sviluppata nei successivi provvedimenti sia di carattere generale sia di specifica attuazione di determinate direttive- quale la legge n. 113 del 1981, oggetto dei ricorsi in esame-fino alla legge 16 aprile 1987 n. 183, avente per oggetto il coordinamento delle politiche comunitarie e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Detta legge dispone con l'art. 13 che . L'espressione che sostituisce quella , adoperata in precedenza e diretta evidentemente ad eliminare ogni dubbio che possa sorgere in riferimento ai previsti dall'art. 117, primo comma Cost.

Quale che sia l'iter e la sorte definitiva del disegno di legge citato, va dato atto che nella parte surriferita che qui interessa sono chiaramente ed esplicitamente formulate le regole che scaturiscono dalle norme costituzionali secondo i principi elaborati dalle pronunce di questa Corte.

6.-Alla stregua dei principi sopra richiamati, le censure della regione e della provincia ricorrenti appaiono pertanto destituite di fondamento.

L'art. 1, secondo comma della L. n. 113 del 1981 impone alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, di adeguare alle disposizioni della legge medesima la loro normativa in materia, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Secondo quanto affermano le ricorrenti il vizio di legittimità consisterebbe appunto nel riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 616 che potrebbe essere applicato soltanto alle regioni a statuto ordinario e non a quelle a statuto speciale.

Ora va in primo luogo rilevato che la prescrizione di adeguamento delle rispettive normative e diretta alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché alle province autonome .

Ciò significa che il legislatore non ha inteso porre alcun vincolo contrastante con la competenza esclusiva prevista dagli statuti speciali della Regione Sicilia e della Provincia di Bolzano.

In secondo luogo é d'uopo osservare che il richiamo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 nel contesto in cui é formulato può riferirsi soltanto alla disposizione per cui la legge dello Stato che fa proprie le direttive CEE , nonché alla norma che prevede: .

In proposito si osserva che,-come é stato esposto precedentemente-alla luce dei principi elaborati da questa Corte cui sostanzialmente si attiene la complessa normativa nella materia, é pacificamente riconosciuta la legittimità della emanazione di una legge statale di adeguamento alle direttive comunitarie, anche nelle materie spettanti alla competenza normativa esclusiva delle regioni e delle province autonome a statuto speciale, quale mezzo idoneo a garantire la puntuale osservanza dell'obbligo che scaturisce dall'art. 189 del trattato C.E.E.

E' parimenti riconosciuto, - a prescindere dal richiamo all'art. 6 del D.P.R. n. 616 -, che la legge statale debba trovare generale applicazione fino a quando le regioni non abbiano emanato le proprie norme legislative. E qui vale la pena di sottolineare che ne la Regione Sicilia, ne la Provincia di Bolzano ricorrenti si sono date carico di emanare alcun atto normativo per dare attuazione alla direttiva di cui si tratta.

Quanto alla indicazione delle norme di principio, anche per essa vale il rilievo per cui, - indipendentemente dal riferimento al citato art. 6 del D.P.R. n. 616-, la cosiddetta e legittimamente adottata e vincola pure le regioni ad autonomia speciale e le province autonome, quando essa sia necessaria per assicurare l'uniformità delle misure di esecuzione.

Tale esigenza di uniformità , rimessa alla valutazione degli organi statali centrali e, nella specie, al legislatore nazionale, non può essere ragionevolmente contestata nel caso in esame, tenuto conto per di più - ed é stato precedentemente messo in evidenza-che la legge impugnata e diretta ad eseguire l'obbligo di attuazione di una direttiva (la 77/62 del 1976) emanata in base all'art. 100 del trattato C.E.E., vale a dire volta al ravvicinamento delle disposizioni, legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

D'altra parte nell'art. 1 secondo comma della legge n. 113 non vi é alcun riferimento all'art. 117 Cost., né esso alla luce delle considerazioni su svolte potrebbe ritenersi implicito nel richiamo all'art. 6 del D.P.R. n. 616.

7.-Parimenti infondate devono essere ritenute le censure specificamente rivolte contro gli articoli da 2 a 15 della legge n. 113 del 1981. Le norme in essi contenute, indicate come norme di principio dal secondo comma dell'art. 1, sarebbero troppo specifiche e di dettaglio, nonché, secondo la Provincia di Bolzano, prive di un nesso univoco con la direttiva comunitaria. A parte la considerazione preminente che le censure sono formulate in modo generico, é sufficiente rilevare che la normativa di principio, -così come é stato sottolineato in precedenza -, é legittimamente determinata dalla legge statale ed é vincolante anche per le regioni e province autonome dotate di competenza esclusiva nella materia, quando sia intesa ad assicurare l'attuazione della direttiva in modo coerente ed idoneo a soddisfare l'adempimento dell'obbligo assunto dallo Stato in forza dell'art. 189 del Trattato della C.E.E. Nella fattispecie nessun argomento in contrario é stato addotto dalle ricorrenti, né si rinviene alcun elemento che induca ad una diversa lettura delle norme in discussione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma secondo e degli articoli da 2 a 15 della L. 30 marzo 1981 n. 113 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976) promosse con i ricorsi indicati in epigrafe dalla Regione Sicilia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Mauro FERRI

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.