Sentenza n. 630 del 1988

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SENTENZA N.630

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano notificati il 29 agosto 1978 ed il 1° giugno 1979, depositati in cancelleria rispettivamente il 1° settembre 1978 e l'8 giugno 1979 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 1978 e al n. 18 del registro ricorsi 1979, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979 del Ministro della Pubblica Istruzione, aventi ad oggetto la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni identiche.

1.1. - La Provincia autonoma di Bolzano si duole che lo Stato abbia invaso la sfera della sua competenza emanando decreti ministeriali in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, diretti alla ristrutturazione dei circoli didattici della Provincia ricorrente per le scuole in lingua tedesca rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

A parere della ricorrente, risulterebbero violati:

a) gli artt. 9, n. 2, 16 e 19 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige nel testo approvato con d . P. R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuiscono alla provincia di Bolzano le potestà legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria;

b) l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) che fa salva la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante-ispettivo, direttivo e docente-, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della provincia di Bolzano;

c) l'art. 11 del T.U. delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, il quale dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi della Sopraintendenza ed Intendenza scolastica ex art. 19 dello Statuto speciale per la provincia di Bolzano, < con decreto ministeriale, é diviso, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici>;

d) l'art. 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595, che stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici.

2. - I ricorsi sono fondati.

Ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) alla Provincia autonoma di Bolzano sono state attribuite, in armonia con la Costituzione e con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato stesso, la potestà legislativa ed amministrativa in materia di istruzione elementare e secondaria.

Tali attribuzioni sono state ribadite e precisate con l'art. 1 del successivo d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (recante norme di attuazione del suddetto Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), a norma del quale le competenze statali in siffatta materia restano ferme, nell'ambito provinciale, limitandosi soltanto ai temi dello stato giuridico e del trattamento economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente -, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare.

I provvedimenti ministeriali, in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui sopra, concernendo la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole elementari di lingua tedesca nel territorio della provincia ricorrente, si pongono chiaramente in violazione del teste delineato assetto ripartito rio delle competenze, poiché non incidono sulla materia dello stato giuridico o del trattamento economico del personale insegnante addetto a tali scuole, che e la sola riservata alla competenza statale, in forza delle summenzionate disposizioni: essi riguardano, invero, aspetti organizzativi (di definizione degli ambiti territoriali di circoli didattici già individuati nella loro consistenza numerica in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 595) che, secondo le medesime disposizioni non possono non ritenersi attribuiti alla competenza provinciale.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a provvedere alla ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole in lingua tedesca della Provincia medesima e, per l'effetto, annulla i decreti del Ministro della Pubblica Istruzione 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, concernenti tale ristrutturazione, rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-l980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.